È un tema affrontato tre volte negli ultimi tre mesi, esattamente da Tar Puglia (sent. 01/02/2016, n. 115), da Tar Piemonte (sent. 12/11/2015, n. 1571) e da Tar Sardegna (sent. 22/12/2015, n. 1223).
I giudici pugliesi si sono qui fedelmente ed espressamente richiamati alla decisione dei colleghi piemontesi, e la loro posizione è la seguente: se in fase di revisione ordinaria una sede neo-istituita, e inserita nel concorso straordinario ancora in via di espletamento, si rivela – a seguito di decrementi demografici – in soprannumero, non per questo può legittimamente essere soppressa e quindi espunta dalla p.o., perché va offerta (e assegnata) anch’essa ai partecipanti al concorso straordinario a tutela della “legittima aspettativa dei concorrenti che hanno partecipato al concorso facendo affidamento sull’assegnazione di 188 sedi su tutto il territorio regionale e con le delimitazioni specificate, salvo provvedimenti giurisdizionali di modifica delle sedi esistenti”.
Del resto, precisa ulteriormente il Tar Puglia, “a fronte dell’eccezionale meccanismo del concorso straordinario una sede messa a concorso è assimilabile ad una sede occupata ai fini della revisione”.
Tali due decisioni si sono dunque espresse in questa direzione, ma altri Tar – e segnatamente, da ultimo, il Tar Sardegna (sent. sopra citata) – la pensano diversamente e a noi sembra di dover convenire proprio con questi ultimi, non tanto e non solo perché tutti i bandi di concorso straordinario contenevano/contengono una clausola di salvaguardia (del tipo “il numero delle sedi e l’indicazione delle zone elencate nel bando potranno subire variazioni per l’effetto di successivi provvedimenti amministrativi o giurisdizionali”), quanto e piuttosto per la recessività dell’interesse del concorrente rispetto alla preminente esigenza pubblicistica di un assetto ordinato, e giuridicamente corretto, del servizio farmaceutico territoriale, quindi di una tempestiva, costante, ed esaustiva verifica della conformità del numero, della collocazione e della configurazione delle sedi rispetto alla consistenza e alla distribuzione sul territorio della popolazione del comune.
Ci pare in sostanza che siano le regole del diritto amministrativo a spingere a favore della tesi contraria a quella affermata dal Tar Puglia e dal Tar Piemonte e a favore delle conclusioni dei giudici sardi che, tra l’altro, sottolineano al riguardo che “il conferimento delle sedi è sottoposto alla fisiologica verifica della permanenza del presupposto (numero di abitanti sufficienti)”.
Quanto al Consiglio di Stato, la nostra impressione – ricordando un paio di decisioni recenti e soprattutto il caso delle sedi vacanti del comune di Genova – è che possa anch’esso condividere queste nostre notazioni.
(gustavo bacigalupo)