oiché il contributo previdenziale è obbligatorio per legge, e per i titolari di farmacia è pari al contributo massimo, non possono esserci agevolazioni.
Si fa presente che se non si paga il contributo tramite il MAV inviato nei tempi previsti, l’anno seguente tale pagamento viene iscritto a ruolo con gli interessi presso Equitalia.
Il farmacista può chiedere ad Equitalia la rateizzazione di tale debito.
Se il titolare ha più di 45 anni e può dimostrare di aver avuto almeno il 30% di diminuzione di fatturato tramite le dichiarazioni dei redditi relative all’anno in questione e all’anno precedente, è previsto un sussidio straordinario una tantum di 5.500 euro, purchè sia in regola con i pagamenti al momento della domanda.
E’ attualmente in corso l’iniziativa disposta dal CdA di Enpaf per l’erogazione di un contributo straordinario una tantum a carico dell’assistenza Enpaf a favore dei titolari di farmacia rurale sussidiata ubicata in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione inferiore a 1200 abitanti, purchè in regola con i versamenti per l’anno corrente e non abbia morosità nel quinquennio precedente superiore a 1/4 del contributo previdenziale.
Ovviamente il contributo è legato anche al reddito pro-capite del nucleo familiare del titolare che deve essere inferiore a 22,000 euro lordi, mentre il reddito familiare complessivo non deve superare i 55000 euro lordi, anche se il reddito pro capite rispettasse il precedente parametro.
Il termine di presentazione della domanda è il 1 marzo dell’anno successivo e comunque la disponibilità non supera il milione di euro in totale per cui le domande saranno rispettate secondo l’ordine cronologico di invio con precedenza ai nuclei familiari monoreddito con più elementi. In ogni caso fino ad esaurimento della cifra stabilita precedentemente.
Maurizio Guerra