È necessario in primo luogo ricordare che le farmacie sono “luoghi aperti al pubblico”, cioè luoghi di proprietà privata accessibili al pubblico secondo le regole di accesso e le limitazioni stabilite dal proprietario o dal conduttore.
La norma originaria è contenuta nell’art. 83 lettera C del Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/1954) dove è sancito che i cani possono essere condotti nella pubblica via o in altri luoghi aperti al pubblico con il guinzaglio o, in mancanza, con idonea museruola.
Il divieto di accesso degli animali è stato introdotto dal regolamento CE n. 852/2004 limitatamente, però, ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati.
In data 6 agosto 2013 il Ministero della Salute ha pubblicato un’ordinanza concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, stabilendo all’art. 1 comma III, lettera A, che nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico gli amici dell’uomo devono avere sempre un guinzaglio di lunghezza massima pari a mt 1,5 e prevedendo che si debba portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di pericolo per l’incolumità di persone o animali, oppure dietro richiesta delle autorità competenti.
La materia può essere poi regolamentata diversamente o comunque più approfonditamente a livello regionale o comunale.
In particolare, ad esempio, il Comune di Roma nel 2005 ha pubblicato il “Regolamento Comunale Tutela Animali di Roma” disciplinando, all’art. 33, l’accesso negli esercizi pubblici. Il comma 2 recita testualmente: “I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che inviano comunicazioni all’Ufficio competente per la tutela degli animali.”
Quindi è facoltà del proprietario o del gestore ammettere o meno i cani all’interno del locale aperto al pubblico, e quindi della farmacia, con obbligo di apporre apposito cartello ben visibile all’entrata per coloro che decidano di non consentire l’ingresso agli amici a quattro zampe.
Unica eccezione riguarda i cani-guida per i non vedenti, anche non muniti di museruola, con una multa di € 500 a € 2.500 per chi ne vietasse l’accesso negli esercizi pubblici.
(tullio anastasi)