Appena laureato in farmacia, posso assumere mio figlio come dipendente?

Appena laureato in farmacia, posso assumere mio figlio come dipendente?

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Sono una titolare di farmacia, mio figlio si è da poco laureato in farmacia. Il mio consulente di lavoro mi ha riferito che non posso assumerlo come un qualsiasi dipendente, ma è necessario creare un impresa familiare. Io vorrei sapere cosa prevede la legge in questi casi poiché preferirei lasciare come ultima opzione la creazione dell’impresa familiare.

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Domanda del 6 Febbraio 2016
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Domanda Privata

Non comprendiamo francamente le ragioni che Le impedirebbero di assumere Suo figlio nella farmacia come dipendente, inquadrandolo naturalmente nel livello contrattuale previsto dal vigente CCNL per le mansioni che andrà a svolgere.
In ogni caso, la formazione di un’impresa familiare rappresenta un’alternativa certo efficace sotto parecchi profili alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, anche sotto l’aspetto contributivo.
Se nel destino di Suo figlio, infatti, c’è anche la futura titolarità della farmacia o di una quota di essa opportunamente “trasformata” in impresa sociale si eviterebbero in tal modo inutili o comunque poco proficue “dispersioni” di contributi all’INPS e si concentrerebbe fin d’ora sull’ENPAF la costituzione del futuro, molto futuro, trattamento pensionistico.
Tenga però presente che la quota attribuita al collaboratore familiare deve corrispondere proporzionalmente (per quanto sia possibile rispettare una qualunque professionalità…) “alla quantità e qualità del lavoro prestato” (art. 230-bis c.c.), senza mai dimenticare che per il collaboratore l’attività di lavoro svolta all’interno dell’impresa familiare deve rivelarsi costantemente continuativa e prevalente (rispetto ad eventuali altre attività lavorative), ancorché non esclusiva.
Ricordiamo infine che gli effetti fiscali dell’impresa familiare – in pratica, la “deduzione” della quota di reddito attribuita al collaboratore dal complessivo reddito d’impresa del titolare – decorrono dall’anno successivo a quello di stipula dell’atto dichiarativo (art. 5, comma 2, T.U.I.R)
* * *
Con i migliori saluti.

Studio Associato
Bacigalupo-Lucidi

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Posted by Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 6 Febbraio 2016

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