Chi deve ricoprire il ruolo di direttore in farmacia?

Chi deve ricoprire il ruolo di direttore in farmacia?

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Sono titolare di nuova farmacia, per la cui attività ho programmato l’assunzione di un farmacista collaboratore. Posso procedere all’assunzione di tale figura e, poi, solo successivamente – sulla base di valutazione organizzative – conferire a questi l’incarico di direttore di farmacia?

In tal caso, successivamente, potrò revocare tale incarico conferito – laddove volessi io stesso svolgere il ruolo di direttore – mantenendo in servizio il suddetto dipendente con la qualifica di farmacista collaboratore?

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Domanda del 18 Maggio 2023
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Domanda Privata

Vi è da anteporre una precisazione giuridica.

Nella titolarità della farmacia in forma individuale vi è un principio di uni titolarità e uni direzione della farmacia. Pertanto, il titolare della farmacia esercitata in forma individuale deve esserne obbligatoriamente anche il direttore sanitario, tanto è che la norma novata dell’art. 7 della legge 362-1991, che consente che i soci di una società di farmacia possano essere anche non farmacisti purché compatibili, non si applica alla farmacia individuale dove il titolare deve essere farmacista in possesso del requisito di idoneità previsto dall’art. 12 della legge 475-1968.

La sostituzione della direzione può essere affidata a un farmacista terzo solo nei casi previsti dall’art. 11 della legge 362 citata e cioè solo in forma temporanea.

L’art. 11 citato infatti stabilisce, come è cognito, che «l'unità sanitaria locale competente per territorio autorizza, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia: a) per infermità; b) per gravi motivi di famiglia; c) per gravidanza, parto e allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità; d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia; e) per servizio militare; f) per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale; g) per ferie».

La nomina di un direttore in forma stabile è quindi ammessa solo nel caso in cui la farmacia sia gestita in forma collettiva, nomina che spetta al socio amministratore della società con il consenso espresso del nominato, e revocabile col mantenimento, ben tuttavia, dei livelli economici precostituiti.

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Pubblicato da Prof. Marino Mascheroni
Risposta del 18 Maggio 2023

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