Classe di sconto farmacia: con superamento fatturato Ssn la normativa prevede conguaglio?

Classe di sconto farmacia: con superamento fatturato Ssn la normativa prevede conguaglio?

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Relativamente all’attribuzione della classe di sconto alla farmacia, l’autocertificazione utilizzata per il computo del fatturato e l’attribuzione stessa è riferita ovviamente all’anno precedente non potendo conoscere il fatturato che si avrà nell’anno in corso.

Qualora durante l’anno si dovesse superare il fatturato previsto in autocertificazione è corretto, a causa delle differenze emerse nel controllo contabile, andare a conguaglio pagando lo sconto dovuto? Ci sono riferimenti normativi in merito?

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Domanda del 26 Ottobre 2023
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Nota bene: La risposta a questo quesito è stata pubblicata più di un anno fa. Le informazioni contenute potrebbero essere obsolete

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Domanda Privata

La competenza dei conguagli spetta all'Autorità sanitaria locale, la quale deve procedere con propria deliberazione alla determinazione, a seguito di valutazione – normalmente su espressa domanda dei titolari delle farmacie – al fine di determinare sia la correttezza del calcolo del fatturato di riferimento Ssn, sia conseguentemente gli importi da rimborsare a conguaglio in quanto indebitamente trattenuti.

In caso contrario procede d'ufficio nel termine prescrittivo.

I riferimenti più che normativi sono giurisprudenziali e innumerevoli.

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Pubblicato da Prof. Marino Mascheroni
Risposta del 26 Ottobre 2023

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