Concordato preventivo farmacia, come posso evitare decadenza titolarità?

Concordato preventivo farmacia, come posso evitare decadenza titolarità?

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Sono titolare di farmacia, ho presentato il concordato preventivo farmacia con continuità aziendale, il Giudice relatore ingiustamente ed inopinatamente non ha omologato il concordato sebbene il 70% dei creditori abbiano approvato il piano raggiungendo ampiamente il quorum anche con il parere favorevole del Commissario Giudiziale.Visto che un creditore aveva chiesto il fallimento il Giudice di primo grado non avendo omologato mi ha fatto fallire. In Appello la Corte ha dato torto al Giudice di primo grado ma è andata extra- petitum inventandosi altri motivi, senza darmi il diritto di difesa , per cui ha rigettato il ricorso. Ora siamo in Cassazione , dove sono certo avremo ragione (vedi diritto di difesa ed altri motivi ). Domanda : come posso evitare la decadenza dalla titolarità passati i 15 mesi ? Come posso fermare la vendita all’asta della farmacia ? in considerazione che la Cassazione mi darà ragione . Può il Giudice relatore sospendere il termine ex art 113..con propria decisione su ns istanza ? Non voglio trovarmi nella condizione che la Cassazione mi darà ragione ma nel frattempo ho perso la farmacia!

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Domanda del 5 Maggio 2016
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Domanda Privata

L’art. 113 del T.U.LL.SS. indica, tra i casi di decadenza dall’autorizzazione all’esercizio di una farmacia, anche la dichiarazione di fallimento dell’autorizzato, qualora entro 15 mesi dalla relativa pronuncia l’esercizio non venga ceduto anche a seguito di concordato fallimentare.
Il termine non può essere prorogato dal giudice, dato che la norma, non prevedendolo espressamente, esplica la sua efficacia indipendentemente dalle vicende processuali da Lei descritte.
È perciò interesse del Fallimento procedere alla cessione della farmacia (generalmente a seguito di un bando d’asta) entro i 15 mesi, dando però evidentemente informazione ai terzi interessati all’acquisto delle pendenze giudiziarie e avendo comunque cura di cautelare sia il Fallimento che il fallito disciplinando esplicitamente l’ipotesi in cui la Cassazione revochi in via definitiva la dichiarazione di fallimento.
In particolare, potrebbe/dovrebbe essere inserita – sia nel bando che nell’eventuale rogito di cessione della farmacia all’aggiudicatario – una clausola di risoluzione ex tunc dell’aggiudicazione e/o del rogito condizionata all’accoglimento del ricorso in Cassazione, che, oltre ad impedire naturalmente il configurarsi dei presupposti per la decadenza, comporterebbe anche la rimozione o revoca del provvedimento che nel frattempo possa aver riconosciuto il trasferimento della titolarità della farmacia a favore dell’aggiudicatario.
In tale evenienza, come è agevole comprendere, la titolarità dell’esercizio verrebbe riassentita a Suo favore.
Beninteso, in questo caso si porrebbero anche alcune vicende importanti sul piano economico-patrimoniale, e prima ancora dal punto di vista giuridico, che tuttavia sarebbe ora complicato esaminare adeguatamente.
Con i migliori saluti.

* * *

Con i migliori saluti.

Studio Associato
Bacigalupo-Lucidi

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Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 5 Maggio 2016

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