Concorso ordinario 2009 Campania, cosa accade se rinuncio?

Concorso ordinario 2009 Campania, cosa accade se rinuncio?

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In riferimento al Concorso ordinario 2009 nella Regione Campania, consideriamo il caso di un candidato già Titolare di Farmacia, posizionato tra i primi posti nella Graduatoria definitiva. Al primo interpello, gli viene assegnata una delle Sedi indicate nella sua risposta, che lo stesso accetta formalmente nei termini indicati. Per effetto delle Leggi vigenti, trascorsi dieci giorni dall’accettazione, il farmacista decade dalla precedente titolarità e tale Sede resasi vacante, si aggiunge alle altre sedi conferibili nei successivi interpelli. Fino al termine perentorio di un anno per l’apertura effettiva dell’esercizio, però, tale farmacista non è formalmente dichiarato decaduto dalla precedente titolarità, né d’altronde formalmente titolare della nuova Sede, atteso che ciò si perfeziona in un unico nuovo Atto che contestualmente revoca la vecchia titolarità e ne sancisce la nuova. La mia domanda è questa: qualora il farmacista, per qualunque ragione, decida in questa fase di rinunciare alla nuova Sede, rimanendo escluso dal concorso, può ritornare in possesso della vecchia titolarità, se non è stata ancora emesso un Decreto di decadenza, oppure perde tutto, in quando è comunque considerato decaduto sia dalla vecchia che dalla nuova titolarità?

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Domanda del 9 Dicembre 2016
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Domanda Privata

Rispondo alla Sua email, anche se contiene qualche notazione importante priva di fondamento e che quindi può averla indotta in errore.
Dunque, un titolare di farmacia che accetti la sede assegnatagli in un concorso ordinario decade di diritto dalla titolarità del suo attuale esercizio ove non rinunci all’assegnazione della nuova sede entro 10 gg. dall’accettazione.
È pertanto una decadenza che opera di diritto all’11° giorno dall’accettazione della nuova sede, senza necessità di un provvedimento formale di decadenza che, quando interviene, ha efficacia soltanto dichiarativa, cioè dichiara quel che giuridicamente si è già verificato all’11° giorno come ora appena detto.
Il che vuol dire che dall’11° giorno dall’accettazione della nuova sede a quel farmacista è preclusa qualsiasi possibilità di riacquisire “magicamente” la titolarità della prima farmacia e quindi sotto questo aspetto non ha nessun rilievo quell’“anno per l’apertura effettiva dell’esercizio” cui Lei si riferisce.
Inoltre, attenzione, l’esercizio dalla cui titolarità egli è decaduto di diritto non va assegnato ai graduati nello stesso concorso, perché questa è una vicenda circoscritta ai concorsi straordinari dal decreto Cresci Italia, mentre per quelli ordinari – come il concorso cui Lei si riferisce – la legge del ’99 prevede [come ha chiarito il Consiglio di Stato qualche anno dopo] che vi siano assegnate soltanto le sedi originariamente incluse nel relativo bando e non quelle resesi vacanti per effetto dell’accettazione di una sede da parte di un titolare che vi abbia partecipato in tale qualità.
Spero di essere stato chiaro, anche se sintetico, ma – se ha qualche dubbio ulteriore – preferirei che Lei mi contattasse telefonicamente.
Con i migliori saluti.

Avv. Gustavo Bacigalupo

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Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 9 Dicembre 2016

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