Concorso straordinario, deve decadere eventuale mobilità di farmacista dirigente?

Concorso straordinario, deve decadere eventuale mobilità di farmacista dirigente?

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Sono farmacista dirigente in un’azienda pubblica e so di poter fruire dell’aspettativa di 12 mesi secondo l’art 18 della legge 4/11/2010 n 183 (per avviare attività professionali e imprenditoriali). Mi conferma però che la mobilità deve necessariamente decadere ed essere seguita per forza dal licenziamento nel momento in cui avviene il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione? Non posso essere titolare in società ed in mobilità in ospedale? In altri settori pubblici ciò è consentito, mi dicono. Inoltre, il contratto del pubblico prevede, come nel privato, la riduzione del periodo di preavviso da 3 mesi ad un mese in relazione alla vincita di un pubblico concorso?

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Domanda del 11 Giugno 2016
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Domanda Privata

Penso che lei intenda per “esercizio della professione” il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia in qualità di titolare
o di socio di società cui viene intestata la farmacia vinta. La totale assenza di situazioni di incompatibilità deve verificarsi prima del rilascio dell’autorizzazione. In ogni caso le problematiche legate alla mobilità ed al preavviso sono di competenza di un consulente del lavoro.

Cordiali saluti.

Maurizio Cini

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Pubblicato da Prof. Maurizio Cini
Risposta del 11 Giugno 2016

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