Concorso straordinario, è esclusa possibilità di nominare un amministratore unico?

Concorso straordinario, è esclusa possibilità di nominare un amministratore unico?

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Stando ad alcune interpretazioni dell’art 11 DL 01/12 sarebbe esclusa la SAS (per la presenza di soci amministratori e non). Di conseguenza, stando a queste interpretazioni, sarebbe esclusa la possibilità, prevista dalla legge, che in una Snc oppure in una Scarl si possa eleggere un amministratore unico: e’ possibile?

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Domanda del 19 Aprile 2017
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Nota bene: La risposta a questo quesito è stata pubblicata più di 5 anni fa. Le informazioni contenute potrebbero essere obsolete

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Domanda Privata

Riscontriamo il Suo quesito di cui all’email del 18 aprile u.s., riservandoci di pubblicare domanda e risposta sul sito http://www.sediva.it e sulla nostra pagina di Facebook.

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Con la Sua email di ieri Lei pone in realtà più questioni diverse cui in ogni caso occorrerebbe dedicare un’ampia trattazione, incompatibile evidentemente con i limiti della nostra Rubrica.
Proviamo tuttavia a esprimerLe in sintesi il nostro pensiero.
Quanto alla presunta inconfigurabilità di una sas quale titolare di farmacia assegnata a vincitori in forma associata, può forse esserLe utile consultare la nostra News del 23/03/2017 che Le alleghiamo e che rispecchia naturalmente i nostri convincimenti.
Quanto, invece, al problema dell’amministrazione di una società di persone formata tra co-vincitori, la soluzione prescinde dalla configurabilità o meno di una sas, perché la domanda in realtà è la seguente: tenuto conto che il comma 7 dell’art. 11 prevede la gestione associata sulla base della paritarietà tra i soci, è forse imprescindibile – per rispettare tale prescrizione – che tutti i soci assumano la veste di amministratori? Cioè, la paritarietà deve essere tale anche sul versante gestorio?
La risposta è negativa: in una sas tutti i soci accomandatari (differentemente dai soci accomandanti) rispondono delle obbligazioni sociali illimitatamente, solidalmente e sussidiariamente, sia che amministrino sia che per statuto qualcuno di loro non assuma compiti di gestione e allo stesso modo in una snc, pur essendo tutti i soci responsabili delle obbligazioni sociali illimitatamente, solidalmente e sussidiariamente, non è prescritto da norme imperative del codice che siano tutti amministratori, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, e pertanto l’atto costitutivo/statuto può legittimamente prevedere che l’amministrazione spetti soltanto a uno o più di loro, e sempre congiuntamente e/o disgiuntamente, esonerandone altri, ferma la piena responsabilità anche di questi ultimi.
In sostanza, un patto di esonero di alcuni soci accomandatari in una sas o di alcuni soci in una snc è valido tra le parti ma non è opponibile ai terzi.
Se desidera comunque ulteriori chiarimenti potrà contattarci telefonicamente.

* * *

Con i migliori saluti.

Studio Associato
Bacigalupo-Lucidi

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Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 19 Aprile 2017

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