Concorso straordinario e incompatibilità farmacia, quale legge si applica alla co-titolarità?

Concorso straordinario e incompatibilità farmacia, quale legge si applica alla co-titolarità?

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Buongiorno sono un vincitore di farmacia in forma associata. Un mio collega ha vinto un concorso come ricercatore. Ho letto in un suo forum che se la titolarità viene data alla società scatta l’art 8 legge 362 se invece viene data in co titolarità si applica la legge 475 art 13. Potrebbe spiegarmi meglio come mai si applicano le due leggi diverse e poi faceva riferimento ad un “discutibile parere ministeriale”, di cosa si tratta? La ringrazio carlo

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Domanda del 10 Dicembre 2015
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Domanda Privata

L’art. 13 della l. 475/68 riguarda i casi di incompatibilità per un titolare di farmacia in forma individuale oltre che per il direttore responsabile, i quali, in sintesi, non possono ricoprire posti di ruolo nelle amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, né esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali.
L’art. 8 della l. 362/91, invece, indica le incompatibilità per i soci di società titolare di farmacia, prevedendo in particolare:
“a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco;
b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato”

Ora, la titolarità della farmacia vinta a concorso dai partecipanti in forma associata deve essere riconosciuta alla società tra loro preventivamente costituita e pertanto si rende applicabile il solo art. 8 della l 362/91 e non l’art. 13 della l. 475/68, che riguarda infatti – come detto – il solo titolare in forma individuale.
E questo, anche laddove si apprezzasse – del tutto ipoteticamente – il “discutibile parere ministeriale” da Lei citato, secondo cui la titolarità di una farmacia assegnata ai partecipanti in forma associata competerebbe a tutti loro congiuntamente e a ciascuno di loro singolarmente (in questo si sostanzia la ben nota tesi della “contitolarità”).
Infatti, nell’ipotesi in cui costoro si rendessero assegnatari di una seconda sede in un altro concorso, o acquisissero a qualunque titolo altra partecipazione sociale, scatterebbe a loro carico l’incompatibilità, prevista nella lett. b) dell’art. 8, con la “posizione di titolare… di altra farmacia”.
Ma il nostro pensiero sulla “contitolarità” riteniamo lo conosca molto bene per doverci tornare ancora una volta.

* * *
Con i migliori saluti.
Studio Associato
Bacigalupo-Lucidi

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Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 10 Dicembre 2015

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