Concorso straordinario e incompatibilità libera professione, riguarda anche le partite IVA?

Concorso straordinario e incompatibilità libera professione, riguarda anche le partite IVA?

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Il punto c dell’art 8 legge 362/91 recita “nessun rapporto di lavoro pubblico o privato”: il lavoro autonomo in regime di partita IVA è incluso o meno in questa dicitura? Sul vostro sito ho visto 2 risposte di due diversi avvocati diametralmente opposte. L’avv. Mascheroni risponde il 21 ottobre 2014 affermando che anche il lavoro autonomo rientra nel punto C e che quindi sono permesse solo piccole prestazioni occasionali in concomitanza allo status di titolare di farmacia. L’avvocato Bacigalupo risponde il 16 febbraio 2015 a una domanda simile affermando che il lavoro autonomo ne è escluso e quindi si può esercitare in concomitanza alla professione di titolare di farmacia.Questa questione è per me cruciale in quando sono vincitrice di concorso insieme a due colleghe e dobbiamo capire come muoverci poiché una di noi vorrebbe continuare a fare consulenza, mi consigliate di chiedere parere formale al mio ordine?

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Domanda del 10 Giugno 2015
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Nota bene: La risposta a questo quesito è stata pubblicata più di 5 anni fa. Le informazioni contenute potrebbero essere obsolete

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Domanda Privata

Mi sento di concordare con l’Avv. Bacigalupo in quanto lo spirito della norma è quello di considerare incompatibile un rapporto di lavoro subordinato. Nel senso che chi è socio di società tra farmacisti (sempre che sia questa la formula che la regione adotterà per l’assegnazione e l’intestazione) non può fare il dipendente di farmacia o di qualsiasi altra impresa che sia proprio datore di lavoro. Un’attività di vera e propria consulenza libero professionale, con tutti i crismi del lavoro autonomo, non mi sento assolutamente di considerarla tra le attività vietate e di cui all’art. 8 della legge 362/91.

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Pubblicato da Prof. Maurizio Cini
Risposta del 10 Giugno 2015

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