Concorso straordinario e sede farmaceutica “insostenibile”, posso fare causa al Comune?

Concorso straordinario e sede farmaceutica “insostenibile”, posso fare causa al Comune?

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Ho aperto una sede con il concorso straordinario in un comune dove la giunta ha localizzato la mia sede in un posto palesemente incongruente con lo spirito della legge (barriere architettoniche invalicabili, 100 residenti nella sede individuata scoprendo la zona residenziale e altri evidenti problemi). Questo naturalmente compromette la sostenibilita dell’ azienda poichè non ci sono accessi in farmacia e lo svolgimento del servizio pubblico alla cittadinanza residente.Voglio mettere il comune di fronte alla sua scelta irrazionale chiedendo che la mia sede venga ampliata in modo da non poter impedire la libera attività imprenditoriale.
Posso farlo ? Posso chiedere danni al comune in caso di eventuale opposizione alla mia richiesta ?

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Domanda del 21 Marzo 2016
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Domanda Privata

Le “incongruenze” da Lei rivelate possono essere senz’altro fatte valere in occasione della revisione “ordinaria” biennale della pianta organica, che il Comune infatti deve (per la verità dovrebbe, anzi avrebbe già dovuto) approvare al 31 dicembre degli anni pari, a decorrere – la prima revisione – dal 2014.
Il CdS ha infatti chiarito recentemente che la prima revisione ordinaria della p.o. (successiva alla straordinaria del 2012) è/era quella appunto del 2014, in ordine alla cui approvazione Lei ha peraltro un interesse protetto e azionabile dinanzi al Tar.
Deve dunque essere proposto l’ampliamento della Sua sede, in modo da estenderla anche ad una porzione di territorio ove eventualmente trasferire l’esercizio, tale che l’utenza possa beneficiare di una migliore assistenza farmaceutica rispetto a quella attuale.
La domanda deve naturalmente essere ben argomentata e documentata e il Comune ha l’obbligo di motivare l’eventuale diniego, che può ovviamente essere opposto, avuto riguardo all’ampia discrezionalità dell’Ente locale nella scelta della miglior distribuzione sul territorio dell’assistenza farmaceutica, in adesione alle finalità previste dall’art. 11 del decreto Crescitalia.
Non si ravvisano tuttavia gli estremi per poter chiedere il risarcimento dei danni in caso di rigetto motivato della Sua istanza, perché se è un obbligo di buona amministrazione da parte del comune procedere tempestivamente alla revisione, non lo è quello di modifica di confini delle sedi, anche se – ripetiamo – a un’istanza adeguatamente documentata il comune deve rispondere illustrando anche sinteticamente le ragioni dell’eventuale diniego di accoglimento.

* * *
Con i migliori saluti.
Studio Associato
Bacigalupo-Lucidi

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Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 21 Marzo 2016

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