Concorso straordinario farmacie, che tipo di società costituire?

Concorso straordinario farmacie, che tipo di società costituire?

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Nella scelta della forma societaria (snc, sas…) per l’apertura di una farmacia vinta con il concorso straordinario farmacie, qualora ci sia disaccordo fra tre soci, prevale la maggioranza?

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Domanda del 3 Maggio 2016
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Domanda Privata

Nel caso in esame non possono ancora esserci veri e propri “soci” considerato che la società (qualunque questa sia) non è ancora stata costitutita.
Questa nota, lungi dall’essere puro formalismo, serve a valutare i diritti/obblighi reciproci dei tre farmacisti vincitori del consorso.
Mi spiego meglio: non ci sono regole univoche nel disciplinare i rapporti tra privati non ancora legati in una società. Ovviamente dovrà prevalere il buon senso, la valutazione economica-finanziaria-politica nella scelta della forma societaria.
Possiamo individuare dei parametri per orientare la scelta (meramente indicativi):
A) la gestione e la situazione personale dei futuri soci;
B) il profilo legato alla responsabilità patrimoniale;
C) la convenienza fiscale.

In sintesi:
1) S.n.c.
Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente alle obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.).
Il capitale è fondamentale per la ripartizione degli utili e delle perdite della società. Infatti sia gli utili che le perdite vengono ripartiti proporzionalmente al capitale conferito. Il patrimonio della società rimane distinto dal patrimonio di ciascun socio. Nella società in nome collettivo tutti i soci sono responsabili in modo illimitato e solidale; in tal senso il creditore può rifarsi sia sul patrimonio della società che sul patrimonio di qualunque socio, qualora il patrimonio sociale risultasse insufficiente. Se il contratto sociale non dispone diversamente tutti i soci sono disgiuntamente amministratori della società. La nomina degli amministratori è una modifica dei patti sociali, quindi deve rispettare le regole formali di costituzione della società.

2) S.a.s.
Nella società in accomandita semplice il socio accomandatario ha il compito di amministrare la società e risponde illimitatamente e solidalmente nei confronti dei creditori, mentre il socio accomandante ha responsabilità limitatamente al capitale conferito (non risponde cioè con il proprio patrimonio), non può compiere atti di amministrazione, può prestare la sua opera nell’impresa sociale, non può concludere né trattare affari in nome e per conto della società eccetto il caso di procura speciale per singoli affari, in caso contrario diventerebbe responsabile con tutto il patrimonio personale, al pari dei soci accomandatari. L’amministrazione della società compete solo ai soci accomandatari. La nomina degli amministratori comporta una variazione dei patti sociali quindi va effettuata con atto notarile.

Concludendo posso dire che la forma giuridica da preferire deve essere quella più vicina alla Vostra situazione.
Ovviamente, e qui rispondo alla Vostra domanda nello specifico, se siete n. 3 futuri soci dovrà essere rispettata, quanto più possibile, la volontà di tutti.
Una scelta condivisa e ben ragionata sarà, di conseguenza, anche sostenuta dalla maggioranza.

Cordialmente

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Pubblicato da Patrizia Coffaro
Risposta del 3 Maggio 2016

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