Concorso straordinario farmacie e delibera Emilia Romagna, posso conservare posto farmacista ospedaliero?

Concorso straordinario farmacie e delibera Emilia Romagna, posso conservare posto farmacista ospedaliero?

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Ho letto con molto interesse il vostro parere circa la delibera dell’Emilia Romagna che in sintesi riprende il parere del Ministero del 2012. Non mi è sembrato di capire che venga definita la modalità di gestione della farmacia assegnata che in questo caso potrebbe essere gestita solo da uno dei vincitori ovvero da una società da costituirsi tra loro. In particolare vorrei sapere se esiste una modalità per conservare il mio posto di farmacista ospedaliero pur essendo assegnatario di “quota di autorizzazione”. Avevo letto infatti un suo autorevole parere circa le incompatibilità con l’art 13 della l. 475/68 e art 8 della 326, tuttavia la fattispecie delineata dalla delibera della Regione Emilia Romagna sembra definire una terza tipologia che finora non si era mai configurata. mi scuso se la terminologia da me utilizzata non è corretta. grazie

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Domanda del 21 Dicembre 2015
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Domanda Privata

Anche Lei, che verosimilmente non è un giurista, intuisce che quella del Min. Salute prima, e della G.R. Emilia oggi, siano costruzioni perfettamente strampalate, prive di alcun fondamento perlomeno nel sistema di diritto positivo ed è davvero arduo pensare che l’art. 11 del dl. Cresci Italia abbia inteso configurare – per i soli vincitori in forma associata nei concorsi straordinari – società di “diritto speciale”, cioè del tutto asistematiche e disallineate rispetto all’art. 7 della l. 362/91.
Certo, come Lei sembra aver colto, se ci trovassimo in presenza di una figura nuova, nella quale i vincitori, al momento del rilascio della titolarità a loro favore, assumono la veste di contitolari, o titolari pro quota, usciremmo dall’ambito applicativo dell’art. 8 della l. 362/91 (che riguarda infatti soltanto i i*soci* , cioè i farmacisti partecipi ad una società di persone titolare di farmacia), per entrare nell’area dei titolari di farmacia in forma individuale, con le preclusioni e le incompatibilità riguardanti questi ultimi, che in parte non sono sovrapponibili con quelle previste a carico dei soci.
Così, ad esempio, e scendo proprio nella vicenda che più Le interessa, mentre il rapporto di impiego pubblico è un ostacolo insuperabile sia per il socio che per il titolare individuale (e quindi Lei non dovrebbe aver scampo neppure se fosse fondata la tesi ministeriale, salvi alcuni spiragli che ho tratteggiato in alcune circostanze), quello di impiego privato costituisce invece un impedimento solo per il socio.
E potrei continuare, ma allungherei eccessivamente questa breve disamina, e d’altra parte mi pare di aver sciolto sostanzialmente tutti i Suoi interrogativi, salvo quello sulle “modalità di gestione della farmacia assegnata” (sono le Sue parole), ma qui c’è da dire ben poco perché, qualunque sia la tesi che finirà per prevalere, l’obbligo di prestazioni professionali nella o per la farmacia “sociale” non fa in nessun caso carico a tutti i soci (o contitolari o titolari pro quota, ecc.), ma soltanto a chi tra loro sia chiamato – dall’atto costitutivo/statuto o da altra successiva pattuizione – a svolgere, in via definitiva o pro tempore, il ruolo del direttore responsabile dell’esercizio.
Con i migliori saluti.

Avv. Gustavo Bacigalupo

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Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 21 Dicembre 2015

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