L’art. 112 del TULLSS prevede nel terzo comma quanto segue “Chi sia già autorizzato all’esercizio di una farmacia può concorrere all’esercizio di un’altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al medico provinciale entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso”.
La norma, come si vede, non è chiarissima nella sua formulazione, ma va ragionevolmente interpretata nel senso che Lei si intenderà decaduto di diritto dalla titolarità della Sua farmacia all’undicesimo giorno dalla data di assegnazione in via definitiva della nuova sede.
Tuttavia, come già precisato nella nostra Rubrica (v. Sediva News del 29/7/2015), Lei potrebbe in questa evenienza specifica rinunciare volontariamente alla titolarità della farmacia oggi da Lei posseduta entro dieci giorni sempre dall’assegnazione in via definitiva dell’esercizio conseguito all’esito del concorso.
In tal modo, la stessa autorità competente al ricevimento della comunicazione di rinuncia e all’adozione del provvedimento di decadenza (se non sbagliamo in Piemonte è la ASL) potrebbe autorizzarLa, ai sensi dell’art. 61 del Regolamento del 1938, a continuare la gestione dell’esercizio in via provvisoria, che tuttavia dovrà evidentemente cessare alla data del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia vinta per concorso.
Con riguardo, invece, al secondo quesito, il titolare subentrante, o il gestore provvisorio, sarà tenuto a liquidarLe l’indennità di avviamento nella misura prevista dall’art. 110 del TULLSS.
Tale disposizione prevede che l’indennità corrisponda a tre annualità della media degli ultimi cinque anni del reddito della farmacia dichiarato ai fini fiscali.
Nel Suo caso, avendo Lei gestito la farmacia rurale per tre anni, la media del reddito dovrà essere calcolata naturalmente proprio su queste tre annualità (a decorrere dall’apertura effettiva, perché soltanto da tale data l’esercizio ha prodotto reddito), e però il coefficiente di capitalizzazione non potrà essere verosimilmente “3”, perché – secondo quanto affermato dalla Cassazione – andrebbe ridotto proporzionalmente al periodo di effettivo possesso della farmacia, calcolato in mensilità (fino a qualche tempo fa, peraltro, la Suprema Corte aveva sostenuto la tesi più favorevole al titolare uscente, affermando che il moltiplicatore avrebbe dovuto essere sempre 3, anche quando cioè la gestione fosse durata meno di cinque anni).
E così ad esempio, nel caso concreto, essendo stata la farmacia gestita per 3 anni, quindi per 36 mesi, la proporzione per calcolare il coefficiente moltiplicatore dovrebbe essere la seguente:
60 (mesi) : 3 (coefficiente) = 36 (mesi) : X e perciò il coefficiente è 1,80, da moltiplicare per la media del reddito dichiarato ai fini dell’IRPEF nei 36 mesi presi in considerazione.
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Con i migliori saluti.
Studio Associato
Bacigalupo-Lucidi