Concorso straordinario farmacie: vi è incompatibilità se socio unico Srl è anche direttore?

Concorso straordinario farmacie: vi è incompatibilità se socio unico Srl è anche direttore?

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Sono vincitore, in forma associata, di una farmacia della Lombardia assegnata in questo interpello di marzo 2023. Io ero socio di una Snc; nel 2021 ho rilevato le quote della mia socia e, nello stesso anno, ho trasformato la società in Srl – non ho cambiato partita IVA – di cui sono socio unico. Inoltre, sono anche direttore della farmacia che ho adesso.

Esistono incompatibilità tra la mia posizione e la società che andremo a creare per gestire la farmacia assegnataci?

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Domanda del 21 Marzo 2023
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Nota bene: La risposta a questo quesito è stata pubblicata più di un anno fa. Le informazioni contenute potrebbero essere obsolete

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Domanda Privata

Bisogna fare dei distinguo essenziali. Quando scrive «ero socio di una Snc» è essenziale che:

– la società di cui era titolare non fosse stata vinta nello stesso concorso in altre regioni e poi trasformata in Srl a socio unico;

– la medesima partecipazione non sia derivazione di un conferimento di ditta individuale ante decennio.

In questi casi è presente un fatto ostativo all’acquisizione della sede per contrarietà alle norme concorsuali. Al riguardo, la regola fondamentale per la partecipazione al concorso preordinata all’assegnazione di una sede è quella ben conosciuta di cui all’Art. 12 Legge 475/1968, secondo la quale il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia non può concorrere all’assegnazione di un’altra farmacia se non sono trascorsi almeno 10 anni dall’atto di trasferimento, intendendosi compresi anche i conferimenti da ditte individuali a società che di fatto comportano un trasferimento della titolarità della farmacia.

In più vi è da evidenziare che la recentissima sentenza Tar Campania del 12 dicembre 2022, appena pubblicata, ha espresso un ulteriore principio ostativo alla partecipazione al concorso. Affermano i giudici campani che i farmacisti che concorrono per la gestione associata ottengono personalmente e pro-indiviso la titolarità della sede messa a concorso, salvo poi essere autorizzati alla gestione della stessa in forma collettiva. Questo assunto che non pare a oggi essere recepito dalla Regione Lombardia renderebbe di fatto incompatibile per un triennio la partecipazione societaria in più società di cui una vinta a concorso. Di più i giudici campani esprimono un limite aggiuntivo, che la cessione di quote solo in società di persone – anche se poi trasformate in società di capitali – non costituendo ente diverso dal singolo farmacista possa essere ascritta alla fattispecie richiamata dall’Art. 12 comma 4 della Legge 475 del 1968 incorrendo comunque nella causa interdittiva della partecipazione.

Su tale sentenza bisognerà ritornarci, in quanto è verosimile un pronunciamento del Consiglio di Stato in materia e a giudizio di chi scrive, senza entrare nei complessi meandri della giurisprudenza, il caso riguarderebbe solo farmacisti che hanno vinto una sede nel concorso e poi abbiano ceduto le proprie partecipazioni per partecipare ad altra assegnazione in altre regioni “ritardatarie” nell’assegnazione, come appunto la Campania.

Fatte codeste debite precisazioni non sembra che lei incorra in incompatibilità, ovviamente sempre che non assuma una doppia carica direzionale. È suo obbligo, comunque, valutare la sussistenza dei punti evidenziati in incipit.

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Pubblicato da Prof. Marino Mascheroni
Risposta del 21 Marzo 2023

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