Concorso straordinario: sono titolare di farmacia rurale, posso acquisire una quota di una farmacia urbana?

Concorso straordinario: sono titolare di farmacia rurale, posso acquisire una quota di una farmacia urbana?

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Sono titolare di farmacia rurale sussidiata e ho partecipato a due concorsi in forma associata con altri due colleghi (uno disoccupato e l’altro, mio figlio, fa parte dell’impresa familiare con la mia farmacia rurale sussidiata).
Siamo rientrati in graduatoria in entrambe le regioni dove abbiamo presentato la nostra candidatura. Sono trascorsi quasi 3 anni dalla data in cui sono stati indetti i concorsi e per mio figlio si è presentata l’opportunità di acquisire delle quote societarie di una farmacia urbana.
Se questo avvenisse, noi perderemo forse la possibilità di assumere la titolarità della sede assegnataci?

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Domanda del 15 Settembre 2015
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Domanda Privata

Come abbiamo chiarito numerose volte, se un vincitore in forma associata acquisisce individualmente, dopo la pubblicazione della graduatoria, la quota di una società titolare di farmacia (urbana o rurale) – anche se nel Suo caso specifico comporterebbe la cessazione dell’impresa familiare in atto tra voi, essendo anch’essa incompatibile, ai sensi dell’art. 8 della l. 362/91, con la veste di socio – l’associazione di concorrenti vincitrice di cui fa parte non per questo viene esclusa dal concorso e/o dall’assegnazione, e dunque egli può legittimamente partecipare anche alla società formata con i covincitori.
Un impedimento all’acquisizione della quota deriverebbe per Suo figlio soltanto dall’accoglimento della tesi della “contitolarità”, sostenuta dalla famosa nota ministeriale, che tuttavia – per quanto ci riguarda – riteniamo del tutto priva di fondamento, e ancor più in una vicenda come questa.
Piuttosto, è la Sua posizione di titolare di farmacia in forma individuale che Le precluderebbe evidentemente la partecipazione alla società costituita con gli altri due covincitori, e pertanto sarà Lei a dover rinunciare, prima di formare la società, alla titolarità dell’esercizio.
(stefano lucidi)

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Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 15 Settembre 2015

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