Concorsone straordinario ed eventuali responsabilità in forma associata

Concorsone straordinario ed eventuali responsabilità in forma associata

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Desidererei, se possibile, una sua opinione in merito al mio problema sicuramente comune a molti altri miei colleghi farmacisti.
Tra il 2010-2011 ho partecipato a dei concorsi ordinari nella mia Regione ottenendo solo l’ idoneità. Questi concorsi si sono ultimati con le relative assegnazioni di sedi previste, prima della pubblicazione del bando del concorsone straordinario.
Non avendo più alcuna speranza, nel 2012 ho partecipato a quest’ ultimo in forma associata con un collega, sia nella mia Regione di provenienza, che in un’ altra, occupando una posizione discreta in graduatoria in entrambe le Regioni.
Inaspettatamente nel 2015 mi è stata assegnata una sede, ex farmacia comunale mai aperta, per scorrimento di una graduatoria pubblicata nel 2011. Ho accettato l’ assegnazione pagando la tassa di concessione regionale, nell’ incertezza, ma poi una serie di ricorsi ha bloccato il tutto, fino a qualche giorno fa. Attualmente risulto quindi assegnataria di una sede in forma individuale (il sogno di ogni farmacista) e di due sedi in forma associata.
Cosa mi consiglia di fare? So già che se accettassi definitivamente la sede in forma individuale, il mio socio intenterebbe una causa nei miei confronti. Vorrei sapere cortesemente da Lei, nello specifico, che tipo di responsabilità si verrebbe a configurare e a quanto eventualmente potrebbe ammontare, in relazione al tipo di responsabilità, il risarcimento del danno che dovrei al mio socio, non essendoci precedenti giurisprudenziali in merito.

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Domanda del 3 Aprile 2017
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Domanda Privata

Come lei ben dice, non esistono precedenti giurisprudenziali noti. Il danno che lei arreca al suo associato è difficilmente quantificabile in quanto la farmacia (e non è detto che le possiate gestire entrambe dipendendo questo dalla posizione che le due regioni intendono assumere) è di nuova istituzione (lei al momento non conosce nemmeno quella che le verrebbe assegnata nelle due regioni) e quindi il “lucro cessante” è solo ipotetico. Inoltre la lungaggine del concorso, che doveva terminare alla fine di marzo 2013, potrebbe costituire un elemento a suo favore che il legislatore non ha preso in considerazione, adottando una legge (“legge Cresci Italia) potenzialmente viziata sotto il profilo costituzionale.

Cordialmente.
Maurizio Cini

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Pubblicato da Prof. Maurizio Cini
Risposta del 3 Aprile 2017

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