Consulenze nutrizionali: il farmacista può essere retribuito?

Consulenze nutrizionali: il farmacista può essere retribuito?

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Sono un farmacista titolare che ha frequentato vari corsi come consulente nutrizionale, nutrizionista sportivo e come health coach. Vorrei iniziare a offrire, come servizio a pagamento della farmacia, delle consulenze private, in locali adiacenti alla farmacia e sempre restando all’interno dei limiti legislativi (no prescrizione di diete personalizzate). E’ possibile?

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Domanda del 26 Novembre 2022
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Nota bene: La risposta a questo quesito è stata pubblicata più di un anno fa. Le informazioni contenute potrebbero essere obsolete

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Domanda Privata

La situazione descritta va chiarita con precisione.
La consulenza/consiglio è un atto professionale del farmacista che non è pagata dal cliente. La prima domanda da porsi è quindi: può un farmacista operare in una farmacia (come titolare in questo caso) e farsi pagare per una consulenza?
Come espressamente previsto dal Codice Deontologico e dal documento FOFI, risulta che «Art. 15
Attività consulenziale libero professionale Il D.Lgs. 206/2007, che recepisce la direttiva comunitaria 2005/36/CE, all’art. 51, lett. g), tra le attività di competenza del farmacista, prevede espressamente la “diffusione di informazioni e consigli sui medicinali in quanto tali, compreso il loro uso corretto”. Tale attività consulenziale può essere erogata come prestazione libero-professionale, in spazi appositamente adibiti all’interno della farmacia ovvero anche in uno studio al di fuori della stessa, e il farmacista può chiedere un onorario come corrispettivo dell’attività svolta; si pensi, ad esempio, ai settori della nutraceutica, dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare e degli integratori, nonché della fitoterapia, ovvero ancora del benessere e dei corretti stili di vita».

La risposta non è semplice: da una parte, il farmacista è libero di richiedere un "fee" per un servizio da lui offerto, nel momento in cui chi lo riceve è disposto a pagare.

Nel rispondere alla domanda, si intende che per locali adiacenti ci si riferisce a locali annessi alla farmacia e facenti parte della planimetria autorizzata.

Lo svolgimento di tali attività al di fuori della farmacia non è possibile, salvo il farmacista non abbia una partita IVA. Se invece questi locali fanno comunque parte della farmacia, di fatto si tratta solo di una estensione dei locali della farmacia in cui il farmacista lavora e non ci sono problemi.

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Pubblicato da Marco Ternelli
Risposta del 22 Novembre 2022

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