Costituzione società e incompatibilità con rapporto di lavoro

Costituzione società e incompatibilità con rapporto di lavoro

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Sono Farmacista dipendente di ruolo presso una ASL della Regione Puglia. Ho partecipato in forma associata al concorso a sedi farmaceutiche nella Regione Puglia, con la mia socia mi sono posizionata in buona posizione per l’assegnazione di una sede farmaceutica urbana. Abbiamo risposto all’interpello e abbiamo accettato tramite PEC la sede assegnata. I termini per l’accettazione scadono il 15/02/2016.
In questi giorni stanno circolando indiscrezioni circa le procedure da seguire per vedersi finalmente assegnata e riconosciuta la
farmacia vinta a concorso, es. si legge che la società va costituita entro 30 giorni dalla determinazione regionale di assegnazione e le dimissioni dal proprio posto di lavoro vanno rassegnate prima di costituire la società. La Regione Puglia ad oggi per fortuna non ha ancora elaborato un documento con tali contenuti.
Le chiedo pertanto chiarimenti in merito e cioè entro quanto costituire la società (ho visto che nella Ragione Piemonte non è stato fissato alcun termine entro cui costituire la società, logicamente va costituita prima dei sei mesi concessi per l’apertura della sede farmaceutica) e quando dovrei dimettermi dall’incarico che ricopro. In base all’art. 13 della Legge 475/1968 per il titolare di farmacia individuale, e gli art. 7 e 8 della Legge 362/1991 per le società oltre che per la persona fisica, la partecipazione alla società titolare dell’esercizio di farmacia privata è incompatibile con ………………
Ritengo che tali incompatibilità devono essere rimosse quando la società viene riconosciuta titolare dell’esercizio di farmacia e non all’atto costitutivo della stessa; non so se questa è una giusta interpretazione della normativa.
Mi viene anche un’altra riflessione e cioè secondo la Legge 27/2012 se i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata per un periodo di 10 anni. E allora perché i 10 anni devono decorrere dal riconoscimento della titolarità mentre le dimissioni devono essere rassegnate prima di costituire la società?

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Domanda del 15 Dicembre 2016
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Domanda Privata

In ogni regione vi sono “usi e costumi” frutto dell’interpretazione dei vari funzionari. Non è quindi possibile avere una normativa omogenea da seguire negli adempimenti che dovrete fare.
I termini per l’accettazione presumo siano il 15/12/2016 e non il 15/02. Una volta accettata la sede dovrà essere predisposto un documento dal quale decorrono i sei mesi per l’apertura. Ritengo che la Puglia intesti le sedi alle società ma, in questo caso, ritengo che la costituzione della società e la rimozione delle incompatibilità debba avvenire prima e in prossimità dell’emanazione del decreto di esercizio della farmacia a nome della società. Dal momento che al momento della costituzione della società questa non è ancora titolare di farmacia, ritengo che i termini debbano decorrere da quando la società entra in possesso della titolarità della farmacia.

Cordiali saluti.
Maurizio Cini

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Pubblicato da Prof. Maurizio Cini
Risposta del 15 Dicembre 2016

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