Decentramento farmacia territoriale, chi firma l’autorizzazione al trasferimento?

Decentramento farmacia territoriale, chi firma l’autorizzazione al trasferimento?

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La normativa farmaceutica attribuisce la competenza per il trasferimento di farmacia al Comune, sorge il problema di quale sia l’organo del comune che emana il provvedimento propedeutico all’autorizzazione/decreto del Sindaco per l’apertura della farmacia. Quando il procedimento riguarda la revisione della “pianta organica” delle farmacie, ovvero la “programmazione delle farmacie”, dopo numerose sentenze di TAR e Cds, si é giunti finalmente (?) a ritenere, che tale competenza sia attribuita alla Giunta comunale. Ogni comune, quando se ne occupa, manifesta perplessità e ritrosia, sull’organo comunale competente per il provvedimento di autorizzazione al trasferimento di sede della farmacia, in altra sede carente già individuata precedentemente, oppure nelle vicinanze della sede stessa che chiede il trasferimento. Ritengo che quando il procedimento e la rispettiva istruttoria non interessano l’ambito generale del territorio comunale, né la previsione di nuove sedi, possa essere concluso con una determina dirigenziale che autorizza il trasferimento a firma del dirigente che ha condotto l’istruttoria, previa acquisizione dei pareri di ASL e Ordine dei Farmacisti (per esempio: comune di Roma https://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?)Chiedo cortesemente il parere dell’Esperto, per quanto esposto. Poiché sia la normativa farmaceutica, sia le numerose sentenze di TAR e Cds, richiamano la competenza del Comune per il trasferimento di farmacia e per il decentramento, quali sono gli organi competenti del comune ad emettere gli atti di autorizzazione e chi (Dirigente, Sindaco, Dirigente e Sindaco) li firma. Cordiali saluti, grazie. Potito Salatto

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Domanda del 1 Dicembre 2015
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Domanda Privata

La questione dell’organo comunale competente per la programmazione delle farmacie sul territorio è stata oggetto di numerosi pronunciamenti sia di TAR che di Consiglio di Stato. Per quanto riguarda l’istituzione delle nuove sedi destinate al consorso straordinario i TAR ed il CdS si sono pronunciati prevalentemente per la Giunta comunale nonostante si tratti di un atto programmatorio che dovrebbe, per legge, essere di competenza del Consiglio comunale.
Per quanto riguarda il trasferimento della farmacia all’interno della sede farmaceutica di competenza (oggigiorno per le sedi “vecchie” sussiste sempre la programmazione territoriale della pianta organica) la competenza è generalmente della ASL per la verifica della sussistenza dei requisiti come il rispetto dei confini, la distanza e l’idoneità dei nuovi locali. A seguito di questa istruttoria il comune, nella persona del sindaco o del dirigente, emana il provvedimento autorizzativo al trasferimento. Per quanto attiene al trasferimento al di fuori della sede farmaceutica di competenza, il comune può procedere ad una nuova programmazione territoriale in base alla previsione contenuta nell’art. 11 del cosiddetto “decreto Monti” o “Cresci Italia” procedendo entro la fine di ogni anno pari. In pratica il comune rifà la pianta organica del comune.
Sottolineo la differenza tra il trasferrimento all’interno della sede che, a mio avviso, può essere disposta, su parere positivo della ASL, dall’assessorato sanità del comune ed un vero e proprio decentramento. Quanto invece alla riprogrammazione della dislocazione delle sedi la competenza, sempre a mio avviso, dovrebbe essere del Consiglio comunale, incidendo tale provvedimento sulla tutela della salute all’interno del comune. Ovviamente le sentenze del TAR possono indurre a diversa conclusione.

Cordiali saluti.

Prof. Maurizio Cini

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Pubblicato da Prof. Maurizio Cini
Risposta del 1 Dicembre 2015

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