Decentramento sede farmaceutica, può il Comune procedere autonomamente?

Decentramento sede farmaceutica, può il Comune procedere autonomamente?

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Sembra che nessuno si sia ancora occupato di “Riforma Monti: i nodi ancora da sciogliere (v. Sediva news del 30/7/2014), e in particolare del problema di quale sia l’autorità competente a disporre il decentramento di una farmacia.
Però, nel sito di Roma Capitale (clicca sul link) il decentramento di farmacie viene disposto con apposita istruttoria e determinazione dirigenziale del dipartimento ai Servizi sociali e quindi Le chiedo se il Comune, ex art. 5, comma 2°, avvalendosi della propria discrezionalità e della propria autonomia, sentiti l’Ordine dei Farmacisti e la ASL,  possa procedere autonomamente anche a decentrare una farmacia a domanda del singolo.

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Domanda del 3 Dicembre 2015
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Domanda Privata

È necessario dapprima precisare che il CdS, con sentenza del 22/08/2013 n. 4257, ha in realtà equiparato tra loro – con regale “nonchalance” e in termini per la verità non del tutto convincenti, come abbiamo illustrato in altre circostanze – le fattispecie previste nel primo e nel secondo comma dell’art. 5 della l. 362/91, che disciplina il “decentramento” (rectius: trasferimento) di sedi farmaceutiche da una zona all’altra del territorio comunale.
E poco importa, secondo il Supremo Consesso, che la prima sia attivabile d’ufficio e la seconda su iniziativa di uno o più titolari di farmacia, perché ambedue hanno il loro ineludibile ambito di applicazione in sede di revisione ordinaria della p.o.
Così infatti il CdS: “In effetti i presupposti di fatto sono praticamente identici per l’una e per l’altra disposizione. In entrambi i casi si tratta della necessità, od opportunità, di adeguare la rete delle farmacie (a numero invariato) alla distribuzione della popolazione sul territorio: il comma 1 usa l’espressione «… mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune… senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti», il comma 2 le espressioni «zona di nuovo insediamento abitativo» e «spostamento della popolazione», ma chiaramente si tratta dello stesso fenomeno, descritto con parole leggermente diverse ma equivalenti.
Sono praticamente identiche anche le misure che l’amministrazione può adottare in un caso e nell’altro: lo spostamento di una o più sedi farmaceutiche dall’ambito territoriale in cui risultano eccessivamente concentrate, verso ambiti dove il servizio è carente in rapporto alla popolazione.
Ed è uguale anche lo strumento giuridico, ossia una modifica della pianta organica: è vero che di tale modifica si parla esplicitamente solo nel comma 1, ma è intuitivo che anche l’operazione descritta nel comma 2 si risolve nella modifica della pianta organica, in quanto in ogni caso occorre individuare una porzione di territorio da assegnare alla farmacia decentrata, sottraendola alle farmacie preesistenti, e contemporaneamente riassegnare ad altre farmacie il territorio già di pertinenza della farmacia decentrata.
Non vi sono rilevanti differenze neppure riguardo al procedimento: il comma 2 dispone l’acquisizione del parere dell’ordine dei farmacisti, il comma 1 no, ma si tratta evidentemente di una differenza marginale, e per di più superabile in via interpretativa.
Infine, il comma 2 configura un procedimento che si avvia per iniziativa e ad istanza del farmacista interessato al decentramento; ma questa, che sembrerebbe la differenza più rilevante, è solo apparente, se è vero che le fattispecie delineate nei due commi sono praticamente identiche quanto ai presupposti di fatto, agli obiettivi da perseguire, ai poteri dell’amministrazione ed allo strumento giuridico. La domanda del farmacista è dunque un elemento puramente accidentale: la sua ammissibilità è condizionata a presupposti di fatto che, ove sussistenti, legittimano (o addirittura rendono doverosa) l’iniziativa d’ufficio delle autorità competenti.
E’ verosimile che la presenza dei due commi nell’art. 5 della legge n. 362/1991 sia frutto di un errore di coordinamento occorso nella redazione del testo, e che siano così rimaste nel testo definitivamente approvato due versioni diverse (ma uguali nella sostanza) della stessa disposizione – peraltro, come si è visto, priva di elementi davvero innovativi rispetto alla normativa anteriore. Ma anche a prescindere da questa ipotesi (che sarebbe tuttavia ininfluente ai fini giuridici) risultano destinati al fallimento gli sforzi degli interpreti di “costruire” due procedimenti diversi correlati ad altrettante fattispecie distinte. Si tratta, in realtà della medesima fattispecie e del medesimo procedimento, che può essere iniziato indifferentemente d’ufficio o a richiesta di parte”.
Detto comunque tra parentesi, un assunto così disinvolto come quello secondo cui “la presenza dei due commi… sia frutto di un errore di coordinamento occorso nella redazione del testo… ecc.” farebbe trasalire, se non fosse che proviene da un autentico conoscitore e amante del diritto delle farmacie – Piergiorgio Lignani, l’estensore della sentenza – cui va ascritto, tra gli altri, anche il grande merito di un’accorta e misurata rivisitazione del sistema alla luce del dl. Cresci Italia, e dunque può essergli forse concessa persino un’affermazione così spericolata oltre naturalmente alla tesi di fondo che pretende di equiparare perfettamente le due diverse fattispecie legali.
Fermo però, perché il dictum del Consiglio di Stato non offre notoriamente grandi margini elusivi, l’innesto della vicenda nel procedimento di revisione ordinaria della p.o., dovrebbe essere – secondo noi, come abbiamo anche qui spiegato in varie Sediva news, compresa quella da Lei citata – proprio il Comune competente a disporre l’eventuale “decentramento” di sedi sul territorio, essendo l’amministrazione titolare dell’intero procedimento di revisione e quindi della relativa potestà provvedimentale.
Non possiamo peraltro nasconderci – quanto al segmento specifico del “decentramento” – che questa tesi possa incontrare parecchie difficoltà in sede giurisprudenziale, pur se il giudice amministrativo non è poi così alieno (l’abbiamo appena visto) dal creare anche dal nulla disposizioni modificative di norme scritte.
D’altra parte, gli ostacoli in tal senso sembrano persino più consistenti, perché qui non soltanto l’art. 5 riconduce testualmente alla Regione ogni potestà amministrativa, ma soprattutto ha mostrato di credere a una persistente competenza regionale niente di meno che la Corte Costituzionale, che non è certo una fonte di poco conto.
Ma per quanto ci riguarda dobbiamo evidentemente “compiacerci” che Roma Capitale (al pari tuttavia di qualche altra amministrazione comunale), ascrivendo giustamente a se stessa ogni competenza in tema di revisione, vi abbia espressamente incluso – anche se stiamo parlando semplicemente di un sito web – quella di disporre il “decentramento” di sedi farmaceutiche, tanto più che si tratta di una misura di cui la situazione concreta di parecchie farmacie romane avverte da tempo grande necessità (sull’argomento, chi ha interesse e un po’ di pazienza potrà comunque rileggere la Sediva news del 9/7/2013: “Trasferire la farmacia in una sede “libera” non si può, ma il caso di Roma suggerisce forse qualche soluzione alternativa”).
(gustavo bacigalupo)

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Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 3 Dicembre 2015

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