Stando alla lettera dell’art. 8 della l. 362/91, come abbiamo osservato altre volte, tutti i profili di incompatibilità ivi previsti per l’assunzione della quota sociale di una società di farmacisti dovrebbero essere rimossi già al momento della costituzione della società, che diventa praticamente necessario formare in un tempo ravvicinato rispetto all’assegnazione “definitiva” della sede, perché il rogito di costituzione è uno dei documenti che deve fatalmente essere prodotto unitamente all’istanza del rilascio a nome e favore della società del provvedimento di autorizzazione all’esercizio della farmacia.
Le virgolette apposte a “definitiva” si spiegano in sostanza con la povertà del vocabolario utilizzato (sia dall’art. 11 del d.l. Crescitalia che da tutti i bandi di concorso straordinario) per lo sviluppo e il perfezionamento di questa fase post graduatoria – che virtualmente dovrebbe essere anche l’ultima di competenza della regione – dato che le assegnazioni trasmesse via PEC all’esito dello scrutinio regionale delle varie risposte, o mancate risposte, agli interpelli sono evidentemente, per così dire, provvisorie, e d’altra parte, come stiamo vedendo, sembrano imprevedibilmente numerosi i casi in cui le assegnazioni, non essendo seguite dall’accettazione dell’assegnatario, finiscono per non acquisire l’ineludibile carattere della definitività.
Tornando all’art. 8, parrebbe invero sancire il principio secondo cui è la partecipazione alla società in quanto tale ad essere incompatibile, ad esempio, con “qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato”, che è appunto l’ipotesi che La riguarda.
Ma coniugando tra loro sul piano sistematico gli artt. 7 e 8 della l. 362/91, potrebbe invece dedursi che l’incompatibilità – qualsiasi ipotesi di incompatibilità – possa forse aver rilievo e quindi entrare in funzione soltanto al momento in cui la società diventi titolare di farmacia, tenuto conto che l’art. 8 richiama le società di cui al precedente art. 7, che a sua volta si rivolge a società di persone titolari di farmacia.
Questa, perciò, dovrebbe insomma essere una questione in realtà ancora aperta, quanto però in ogni caso molto delicata perché inerente agli aspetti strutturali delle società di farmacisti, e che tuttavia la Regione e/o il Comune e/o l’ASL potrebbero anche risolvere in termini di puro formalismo, negando pertanto anche il rilascio della titolarità laddove si ritenga illegittimamente formata la società proprio per l’incompatibilità di uno o più componenti la compagine sociale al momento della costituzione.
Nel concreto sarebbe dunque probabilmente preferibile acquisire anche in via breve il parere delle varie amministrazioni (soprattutto di Asl e Comune) prima di avventurarsi in un groviglio di vicende che, diversamente, si rivelerebbero forse eccessivamente gravose, sia per gli oneri connessi ad un eventuale ricorso al TAR, ma anche per la responsabilità che Lei – per restare al Suo caso – rischia di assumere nei confronti dei co-vincitori nell’eventualità di pregiudizi irreparabili loro derivanti da una scelta rivelatasi sbagliata.
Dinanzi a un parere negativo, allora, sarebbe naturalmente molto più pratico che Lei accelerasse la cessazione del rapporto di lavoro con la farmacia, pure accollandosi l’evenienza di dover subire una trattenuta per il mancato preavviso e/o di restare per un certo tempo privo di retribuzione in caso di eccessivo ritardo nell’attivazione dell’esercizio conseguito a seguito del concorso.
(gustavo bacigalupo)