Le dimissioni presentate da un farmacista che ha sottoscritto un contratto a tempo determinato, possono essere presentate prima della scadenza contrattuale qualora ci sia la presenza di una giusta causa e, in questo caso, il lavoratore non deve rispettare nessun termine di preavviso.
È, ovviamente, consentito rassegnare le proprie dimissioni anche in mancanza di giusta causa ma, in questo caso, il lavoratore potrebbe incorrere in conseguenze. Il datore di lavoro, infatti, potrebbe richiedere delle somme in relazione all’eventuale danno arrecato alla farmacia a causa presentazione di dimissioni non giustificate.
Per completezza di informazione, la giusta causa per la presentazione di dimissioni deve rientrare in una delle seguenti fattispecie:
• Mancanza o ritardo nella consegna del pagamento dello stipendio;
• Mancato versamento dei contributi previdenziali;
• Mobbing;
• Consistente riduzione delle mansioni, tali da pregiudicare le conoscenze professionali del dipendente;
• Molestie sessuali da parte del datore di lavoro;
• Comportamento ingiurioso del superiore gerarchico;
• Pretesa di prestazioni illecite dal lavoratore.
Per quanto riguarda, infine, l’inquadramento del personale, si riassumono i livelli attuali e le relative mansioni:
• Primo livello super
Direttore di farmacia
• Primo livello
Farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica
• Secondo livello
Lavoratore di concetto – Contabile, corrispondente, magazziniere consegnatario
• Terzo livello
Lavoratore di concetto – Coadiutore di farmacia
• Quarto livello
Lavoratore con compiti anche di vendita
• Quinto livello
Conducente di automezzi, fattorino
• Sesto livello
Addetto alla pulizia
Con l’ipotesi di accordo sottoscritto il 7 settembre 2021, la classificazione è la seguente:
• AREA Q1: Direttore responsabile
• AREA Q2: farmacista collaboratore che abbia maturato un elevato grado di specializzazione, possieda specifiche competenze tecnico/professionali
• AREA Q3: farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica