Dispensario farmaceutico e organo competenza apertura, cosa deve fare il comune?

Dispensario farmaceutico e organo competenza apertura, cosa deve fare il comune?

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Esaminando la legge 27/2012 “Cresci Italia!”, art. 11, ritengo che sia il “decentramento” di farmacia, sia l’istituzione del “dispensario farmaceutico” ordinario e/o permanente, come la programmazione delle farmacie, siano di competenza comunale e non più regionale. La Regione Puglia, non ha recepito la nuova e vigente normativa e procede come avveniva prima della legge 27/2012, con autorizzazione della Giunta regionale al Comune per l’apertura del dispensario farmaceutico ordinario. Tale comportamento illegittimo e distante dall’interesse pubblico, che rientra nella esclusiva competenza del Comune, ostacola l’applicazione della legge vigente, esponendo la Regione ed il Comune a dover risarcire notevoli danni alle farmacie.
Chiedo, per quanto suddetto, il Vs. parere, per la corretta applicazione dell’art. 6 della legge 362/1991 in conformità alla legge 27/2012, art. 11.
Distinti saluti.

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Domanda del 2 Settembre 2015
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Domanda Privata

Il decreto legge n. 1/12 convertito nella legge 27/12 ha disposto, con competenza nazionale, il trasferimento delle funzioni in materia di istituzione delle sedi farmaceutiche (in occasione del concorso straordinario per il 2012 e successivamente entro ogni anno pari) dalle regioni ai comuni. La legge tace su decentramenti e dispensari. Per quanto concerne i decentramenti la competenza è senz’altro dei comuni che, ogni due anni, possono rivedere la dislocazione delle farmacie nel territorio comunale tenendo conto della nuova previsione di istituzione nelle zone scarsamente abitate. Per quanto riguarda i dispensari la competenza dipende dalle singole leggi regionali che, ove non modificate, possono mantenerla in capo alle regioni. Si rende senz’altro necessaria una legiferazione regionale in tutte le regioni.
Prof. Maurizio Cini

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Pubblicato da Prof. Maurizio Cini
Risposta del 2 Settembre 2015

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