Dispensario farmaceutico e organo competenza apertura, cosa deve fare il comune?
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Esaminando la legge 27/2012 “Cresci Italia!”, art. 11, ritengo che sia il “decentramento” di farmacia, sia l’istituzione del “dispensario farmaceutico” ordinario e/o permanente, come la programmazione delle farmacie, siano di competenza comunale e non più regionale. La Regione Puglia, non ha recepito la nuova e vigente normativa e procede come avveniva prima della legge 27/2012, con autorizzazione della Giunta regionale al Comune per l’apertura del dispensario farmaceutico ordinario. Tale comportamento illegittimo e distante dall’interesse pubblico, che rientra nella esclusiva competenza del Comune, ostacola l’applicazione della legge vigente, esponendo la Regione ed il Comune a dover risarcire notevoli danni alle farmacie.
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