È detraibile la spesa per i servizi di primo livello offerti a pagamento dalle farmacie?

È detraibile la spesa per i servizi di primo livello offerti a pagamento dalle farmacie?

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In una recente mail di Federfarma si ricorda che tra le spese sanitarie soggette a obbligo di invio al Sistema TS – quindi detraibili – rientrano i servizi sanitari in farmacia. Una farmacia che offre un servizio di primo livello a pagamento tra quelli citati nel Dlgs della Farmacia dei servizi – per es. consulenza su prevenzione sulle patologie a maggior impatto sociale – può considerare la stessa spesa detraibile per il cittadino e di conseguenza impostarlo fiscalmente come tale?

Nella mail si specifica: «nel complesso, le tipologie di spesa oggetto di comunicazione al STS sono le seguenti:

· servizi sanitari erogati dalle farmacie;
· prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza, etc.

Per comprendere quali siano i servizi sanitari si può fare riferimento al Dlgs della Farmacia dei servizi in cui all’art. 1 punto 2 capoverso c) si riporta: “I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, concernono:

c) l’erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale e ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano”».

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Domanda del 26 Luglio 2023
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Nota bene: La risposta a questo quesito è stata pubblicata più di un anno fa. Le informazioni contenute potrebbero essere obsolete

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Domanda Privata

Le spese sanitarie e simili detraibili o deducibili sono quelle elencate in una delle categorie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Ovviamente può risultare difficile se non impossibile trovare un elenco esaustivo di codesti oneri e occorre fare continuo riferimento ai provvedimenti, emanati di volta in volta dal ministero della Salute, che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche, nonché alle innumerevoli circolari dell’Agenzia delle Entrate in materia. Un elenco facilmente consultabile, anche se estremamente corposo, lo si può reperire all'indirizzo web https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/spese-sanitarie-detraibili.

I servizi offerti dalla farmacia di cui ai decreti 57, 90 e 229 sono in genere spese che rientrano in tal ambito di detraibilità e i servizi di consulenza ai fini di prevenzione di patologie genericamente definite a impatto sociale devono prevedere l’intervento di una figura sanitaria abilitata individuata nelle categorie di cui ai decreti e circolari citate. Normalmente le spese possono essere detratte solo se vi è una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia temuta o sofferta.

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Pubblicato da Prof. Marino Mascheroni
Risposta del 26 Luglio 2023

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