Le norme sull’incompatibilità stabilite dalla legge n. 362/1991 non sono state variate dalle novità introdotte dalla legge n. 124/2017 nel settore delle farmacie.
In particolare, le incompatibilità stabilite dalla legge n. 362/1991 sono relative a:
– incompatibilità con «qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica», art. 7 comma 2;
– incompatibilità «con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia», art. 8 comma 1 lettera b);
– incompatibilità «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato», art. 8 comma 1 lettera c).
Ne consegue che la situazione prospettata, in linea di massima, non comporta alcun tipo di incompatibilità.
È utile, tuttavia, segnalare che, sebbene sia consentito svolgere la propria attività in due distinte farmacie, non deve sussistere alcuna situazione di concorrenza tra le due farmacie; inoltre il farmacista, nello svolgimento della professione, deve mantenere il segreto professionale astenendosi da condotte che possano pregiudicare gli interessi di entrambi i datori di lavoro.
Si segnala, infine, che il direttore della farmacia, in quanto collaboratore, ha l’obbligo di presenza costante in relazione alle responsabilità professionali insite nella qualifica.