Eredità farmacia, posso nominare direttore fino al conseguimento laurea?

Eredità farmacia, posso nominare direttore fino al conseguimento laurea?

Categoria:
0
0

Mio padre è titolare insieme a mia nonna di una farmacia in forma societaria (Snc). Io sono iscritta al secondo anno della facoltà di farmacia, in base alle attuali normative in caso di decesso di entrambi potrei io intestare la farmacia nominando un direttore fino al conseguimento della mia laurea? O quali alternative potrei adottare per non perdere la farmacia?

Marcato come spam
Domanda del 22 Novembre 2016
3407 viste

Nota bene: La risposta a questo quesito è stata pubblicata più di 5 anni fa. Le informazioni contenute potrebbero essere obsolete

2
Domanda Privata

Gentile Dottoressa,
la normativa relativa al trasferimento della farmacia è contenuta nella legge 362/91 (Norme di riordino del settore farmaceutico) la quale sul tema da Lei indicato prevede l’imposizione agli eredi non ancora in possesso di titolo abilitativo alla professione di farmacista di cedere l’attività decorsi 6 mesi dalla presentazione della denuncia di successione (in precedenza i termini erano più lunghi, e cioè fino al trentesimo anno di età degli eredi non farmacisti ovvero, se successivo, entro il termine di 10 anni, poi trasformati in 3, attualmente il termine è relativamente breve).
Preliminarmente occorre evidenziare come, poiché viene a decorrere dalla data di presentazione della denuncia di successione, il termine stesso sia, praticamente di 18 mesi dall’evento, salvo che non sia necessario presentare la denuncia stessa anticipatamente rispetto ai 12 mesi previsti.
La conseguenza del non rispetto del termine, collegata alla ratio della normativa che vuole che titolarità ed esercizio della sede farmaceutica debbano procedere insieme e in maniera congiunta ed indissolubile, sarà la revoca dell’autorizzazione (la ASL competente provvederà quindi a dichiarare la farmacia decaduta d’ufficio).
In prima battuta, quindi, la soluzione prospettata, vale a dire intestazione diretta e nomina di direttore responsabile fino al conseguimento (non solo della laurea ma anche) del titolo di farmacista non è attuabile.
La risposta sulle alternative da adottare per non rischiare di poter perdere la farmacia che sarà in capo alla Sua famiglia da tre generazioni, Lei compresa, esorbitano senz’altro tale ambito, profilando chiaramente aspetti di vera e propria consulenza professionale che vanno oltre i limiti della presente sede.
Ad ogni modo posso fornirLe una serie di indicazioni di massima su alcuni percorsi che si possono o si potranno attuare, ferma restando la disponibilità mia personale e del mio staff ad una consulenza in materia fuori da questo ambito.
Un primo percorso, già attuato in molteplici situazioni, e che è reso agevole dalla circostanza che la farmacia è già attualmente gestita da una società, è quello di individuare un soggetto farmacista che potrà essere nominato direttore responsabile e al quale dovranno essere cedute inizialmente la quota ereditata, con obbligo a ritrasferirla nel momento in cui Lei acquisirà l’abilitazione. La criticità della soluzione sta però nel fatto che, in primo luogo occorrerà effettuare un primo trasferimento di quote, da un lato, e di danaro, dall’altro. In secondo luogo, il diritto a vedersi ritrasferire le quote potrebbe essere non onorato.
Un secondo percorso potrebbe aprirsi invece più agevolmente e senza rischi o cautele da prendere, quando diventerà Legge il c.d. DDL Concorrenza, il quale consentirebbe la gestione della farmacia da parte di una società di capitali (ad es. una srl, società a responsabilità limitata) i cui soci potranno anche non essere (già) farmacisti abilitati, a condizioni però ancora non chiare e definitive (intervento massimo del 49%, massimo 20%, etc.). Sulla disamina del percorso parlamentare rinvio alla sezione di Farmacia Virtuale a ciò dedicata (http://farmaciavirtuale.it/ddl-concorrenza-farmacie/). Ad ogni modo occorrerà, anche in tale caso, che comunque entri a far parte della nuova compagine societaria un farmacista già abilitato a cui verrà affidato il ruolo di direttore responsabile. Sulla realizzabilità, nel concreto, di tale soluzione, a diritto vigente non ancora attuabile, occorre aggiungere le osservazioni indicate per la soluzione precedente.
Un terzo percorso è stato in qualche modo se non aperto quanto meno “sussurrato” con la sentenza Nr 890/2014 depositata in data 30 Luglio 2014, con la quale il TAR di Brescia ha considerato ammissibile l’utilizzo dell’istituto giuridico di derivazione anglosassone del trust (negozio tipicamente fiduciario attraverso il quale gli eredi non ancora farmacisti titolari potrebbero trasferire, mediante intestazione fiduciaria, la farmacia in capo ad un soggetto avente i requisiti di idoneità necessari previsti dalla legge con obbligo di ritrasferimento, in forza di mandato fiduciario, dall’intestatario agli eredi quando avranno conseguito l’idoneità). Su tale percorso non sono mancate critiche, anche provenienti da giuristi e notai, e la situazione in proposito non può che definirsi tuttora molto fluida. Ad ogni modo la decisione presa dal giudice amministrativo lombardo può aprire strade ad una profonda riflessione in merito.
Uno strumento che può senz’altro essere utile in tutte le situazioni di passaggio generazionale, che si tratti di farmacie o non, e che stranamente in Italia non viene utilizzato o viene proposto per ottenere altri risultati, è quello dell’assicurazione del c.d. soggetto chiave dell’azienda, con lo scopo di fornire agli altri soci le provvidenze necessarie per far fronte a ciò che possa capitare in caso di sua scomparsa.
Concludendo, gentile Dottoressa, la problematica è piuttosto complessa, ed è accentuata dal fatto, non trascurabile, che nel corso dell’iter parlamentare del DDL Concorrenza non sono mancati anche accenni a voler delineare uno scenario, a dir poco assurdo, in cui prevedere il ritrasferimento allo Stato della licenza, con esclusione della trasmissibilità per via ereditaria, aspetto sul quale un suo collega ha commentato laconicamente “I figli dei calciatori fanno i calciatori, I figli degli attori fanno gli attori. I figli dei farmacisti possono fare tutto ma non i farmacisti” (http://farmaciavirtuale.it/no-alla-titolarita-ereditaria-delle-farmacie-le-reazioni-dei-farmacisti-allon-fregolent-pd/). E’ quindi non solo comprensibile, ma oltre modo lodevole, il Suo interesse e la Sua esigenza di avere già oggi chiarimenti sulla situazione e sugli scenari a venire.

Confidando di averLe fornito le informazioni preliminari necessarie, rimango a Sua disposizione qualora
intenda, anche di concerto con il papà e la nonna, affrontare insieme un percorso strutturato, augurandoLe per il momento un meraviglioso proseguimento.

Cordiali saluti

Silvia Di Domenico
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Marcato come spam
Pubblicato da Silvia Di Domenico
Risposta del 22 Novembre 2016

Se non trovi risposte alla tua domanda nell'archivio domande
puoi inviare una domanda agli esperti.

Non perderti le nuove risposte pubblicate

Riceverai periodicamente le ultime risposte sugli argomenti trattati.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo il tuo indirizzo email per altre ragioni.