Farmacia riassorbita, può spostarsi a sui piacimento?

Farmacia riassorbita, può spostarsi a sui piacimento?

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Per il “riassorbimento” di una farmacia rurale aperta con il criterio della distanza o topografico in un comune con oltre 12.500 residenti, come il Comune da atto dell’avvenuto “riassorbimento”?

Riassorbimento, significa equiparazione, assoggettamento al medesimo regime legislativo delle altre farmacie?

Quando la farmacia é stata ricompresa nel numero degli esercizi spettanti al comune secondo il criterio demografico e la Giunta prende atto che “la farmacia doveva già essere stata riassorbita”, si intende che la farmacia è stata riassorbita e può essere perciò trasferita liberamente con il solo rispetto della distanza di 200 metri dalle altre farmacie ovvero per decentramento?

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Domanda del 13 Luglio 2015
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Domanda Privata

Dal quesito credo di poter rilevare che sia stata la Giunta comunale (e non regionale) a constatare che “la farmacia doveva già essere stata riassorbita”.
La constatazione è comunque esatta perché già con il superamento della soglia dei 12.500 abitanti, e la connessa riduzione del quorum da 1:5000 a 1:4000 (così era contemplato nella l. 475/68 fino all’unificazione, operata dall’art. 11 del dl. Cresci Italia, a 1:3300 del rapporto-limite in tutti i comuni, senza più distinzione tra comuni maggiori e comuni minori), il numero delle farmacie previste nella p.o. avrebbe dovuto essere riparametrato con il quorum 1:4000; ne sarebbe derivato proprio il riassorbimento della sede soprannumeraria. Come mi pare fosse e sia il Suo caso.
Dunque, sta di fatto che – quantomeno dopo l’entrata in vigore del dl. Cresci Italia – tutte le sedi dovrebbero senz’altro essere oggi numerarie, come del resto “da atto” il Comune, e anche questo semplice “dare atto” può nel concreto configurare la determinazione di natura provvedimentale, anche se implicita, di disporre il riassorbimento della sede a suo tempo istituita ex art. 104 TU.
Ora, la promozione di quest’ultima in numeraria comporta la perfetta sua equiparazione alle sedi sin dall’origine numerarie perché istituite con il criterio demografico, e quindi anche per essa vale ora il limite di distanza di 200 m. e non più quello di 3000 (o 1000, o 500, secondo il tempo dell’istituzione).
Non per questo, però, la farmacia può liberamente, e men che meno deve, essere trasferita in altra zona all’interno della sua circoscrizione territoriale (ipoteticamente magari ampliata proprio in funzione della diversa sua odierna tipologia), né la sede in quanto tale decentrata ex art. 5 l. 362/91, perché sia l’una che l’altra vicenda sono assoggettate a precisi presupposti di legge.
La richiesta infatti di spostamento della farmacia nell’ambito della sede di pertinenza (pure eventualmente modificata come ora detto) impone all’amministrazione competente al rilascio della prescritta autorizzazione (Comune o Asl) la previa verifica dell’idoneità del nuovo locale a soddisfare non tanto e non solo gli interessi puramente imprenditoriali del titolare dell’esercizio, quanto e soprattutto – in generale – le “esigenze degli abitanti della zona” (art. 1, sesto comma, l. 475/68) e – in particolare – quelle di “una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico” nonché di “un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto ecc.” (art. 11, comma 1, dl. Cresci Italia). E’ vero che un’isolata decisione del Consiglio di Stato ha improvvisamente detto una cosa diversa, ma mi pare appunto si tratti di una voce destinata a restare… isolata (v. Sediva news 03/02/2015).
Quanto al “decentramento” della sede, le condizioni di operatività sono in principio quelle indicate nelle due versioni previste nel primo e secondo comma dell’art. 5 l. 362/91 (sul tema cfr. la recente Sediva news 24/04/2015).
Anche se, nonostante la numerosa corrispondenza intercorsa tra noi, non sono riuscito ancora a comprendere quali siano le tesi a Lei più… gradite (perché in realtà ignoro la Sua condizione attuale), credo di averLe offerto un quadro esauriente della problematica che Lei continua a sollevare.
Naturalmente, se vuole, potrà scrivermi ancora.
Con i migliori saluti.

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Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 13 Luglio 2015

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