Farmacie nelle stazioni, la regione deve indire un bando?

Farmacie nelle stazioni, la regione deve indire un bando?

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L’Art 11 del DL liberalizzazioni Monti n. 1/2012 permette alle regioni di istituire una farmacia nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico. E’ la regione di sua iniziativa ad identificare il luogo ed indire un bando? Oppure un farmacista può presentare domanda liberamente?

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Domanda del 21 Dicembre 2015
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Domanda Privata

Le riporto il comma 10 dell’art. 11. Esso prevede che le farmacie istituite dalla regione debbono essere offerte in prelazione ai comuni fino al 2022. Se i comuni decidono di accettare la farmacia la debbono gestire direttamente ( in economia) non potendola vendere né affidare in gestione. Non vi è quindi alcun bando da indire né alcun farmacista può presentare domande. In caso di rinuncia la farmacia viene dichiarata vacante e messa a concorso ordinario.

10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarita’ o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarita’ di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica e’ dichiarata vacante.

Prof. Maurizio Cini

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Pubblicato da Prof. Maurizio Cini
Risposta del 21 Dicembre 2015

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