Farmacista dipendente è tenuto al risarcimento totale del danno?
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Nel caso in cui un farmacista dipendente abbia causato involontariamente un danno ad un oggetto durante l’orario lavorativo e svolgendo una mansione affidatagli dal datore di lavoro ma non di sua competenza (ad es. un farmacista collaboratore che svolge mansioni tipiche di un magazziniere), il lavoratore è tenuto a risarcire il danno? In misura totale o parziale? Nel caso di dimissioni volontarie, il datore di lavoro può trattenere dall’ultimo stipendio la quota dovuta per il risarcimento del danno?
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