Farmacista e pubblicità: quali limiti?

Farmacista e pubblicità: quali limiti?

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Sono proprietario di un’azienda che vende prodotti cosmetici e beauty a clienti finali, non ad altre aziende.

Posso registrare un video promozionale in cui vi è farmacista che spiega i vantaggi del prodotto, ci sono dei limiti specifici?

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Domanda del 11 Maggio 2023
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Nota bene: La risposta a questo quesito è stata pubblicata più di 11 mesi fa. Le informazioni contenute potrebbero essere obsolete

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Domanda Privata

Non ci sono limiti sulla pubblicità se non quanto imposto dal Codice deontologico del farmacista al Titolo VII "Pubblicità e informazione sanitaria".

Articolo 21:

– sotto il profilo deontologico, il ruolo di farmacista professionista e di farmacista imprenditore sono indissociabili;
– la pubblicità, intesa come comunicazione veritiera e corretta relativa a prodotti o servizi, deve essere realizzata come servizio per l’informazione del pubblico, tenendo conto della sua influenza sull’utente;
– il titolare o direttore della farmacia deve curare che qualsiasi forma di pubblicità presente nel proprio esercizio sia legittima e conforme all’etica professionale.

Articolo 22:

– la pubblicità concernente l’esercizio della professione di farmacista è consentita su autorizzazione del sindaco previo nulla-osta dell’Ordine e nei limiti di quanto disposto dalla legge 175/1992;
– è vietato ogni atto comunque promozionale che configuri concorrenza sleale di cui all’articolo 2598 del Codice civile, o che limiti o impedisca il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini di cui all’art. 15 della legge n. 475/1968;
– permane comunque l’obbligo del farmacista di conformare il proprio comportamento ai principi della correttezza e del decoro professionale.

Articolo 23:

– è conforme alle norme deontologiche, rendere noti al pubblico, ai fini del rispetto del diritto dei cittadini a essere informati, dati e elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, ai prezzi praticati per i prodotti diversi dai medicinali per uso umano, nonché per i servizi;
– il titolare o direttore della farmacia deve allestire vetrine che diano un’immagine consona al ruolo primario di presidio socio-sanitario e centro di servizi sanitari che ogni esercizio farmaceutico è chiamato a svolgere.

Posto che molti paragrafi riguardano la pubblicità in farmacia o relativa a farmaci o professioni o strutture sanitarie, per il caso in esame vanno considerati i dettami generali che impongono veridicità e correttezza delle affermazioni e del decoro della professione.

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Pubblicato da Marco Ternelli
Risposta del 11 Maggio 2023

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