Il tema è a risposta ambigua in quanto vi sono ancora pareri discordanti.
Il farmacista ospedaliero, se non erro, è un dirigente di primo o secondo livello di azienda sanitaria che opera naturalmente in o per una farmacia interna e quindi in o per un reparto ospedaliero, curando il controllo di qualità e dello stato di conservazione dei farmaci, ovviamente il loro corretto e tempestivo approvvigionamento, ecc., mentre la “collaborazione in farmacia” ( incompatibilità ex art. 7 Legge 362/1991) parrebbe fortemente riconducibile alle sole farmacie territoriali, pubbliche o private che siano, ma sicuramente esterne e come tali erogatrici di assistenza farmaceutica alla generalità.
Ecco perché il farmacista ospedaliero può temere particolarmente soltanto lo scoglio dell’incompatibilità “con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato” e non quello dell’incompatibilità relativa alla collaborazione in altra farmacia, scoglio superato dalla nota presa di posizione in merito della Corte costituzionale (11/2020).
Se così è, il suo programma potrebbe allora andare in porto seguendo proprio il percorso che lei stesso ha indicato nel quesito, con una partecipazione in una Srl in qualità di socio non amministratore o in una Sas quale socio accomandante.
Ben, tuttavia, il quesito è meritevole di interpello presso l’autorità amministrativa locale onde evitare fastidiosi obblighi di retrocessione.