In merito al quesito in oggetto si specifica che vige l’obbligo da parte dei farmacisti dipendenti ad effettuare il servizio notturno. A questa regola generale si applicano, tuttavia, alcune specificità.
In particolare, facendo sempre riferimento alle naturali necessità organizzative aziendali, il datore di lavoro potrà coinvolgere nell’esecuzione dei turni notturni, in prima battuta, i dipendenti che ne avessero fatta specifica richiesta.
Fatta questa premessa, anche il farmacista assunto con contratto part time, non può esimersi dall’effettuare i turni notturni in quanto, d’altra parte, sussiste l’obbligo da parte della farmacia di rispettare determinati orari di apertura (quindi anche aperture notturne). Il datore di lavoro, in ogni caso, dovrà rispettare le regole dettate dal CCNL dei dipendenti di farmacie private che, dall’articolo 20 all’articolo 23 disciplina detta fattispecie sia in termini di maggiorazioni retributive riconosciute che in termini di modalità di esecuzione.
Ci sono, infine, alcune limitazioni ed esenzioni di carattere generale; si fa riferimento in particolare a:
• Divieto di svolgimento del lavoro notturno per farmaciste in gravidanza;
• Divieto di svolgimento del lavoro notturno per farmaciste (o in alternativa il padre) con figli fino ad un anno di età;
• Mancanza di obbligo del lavoro notturno per farmaciste (o in alternativa il padre) con figli fino a tre anni di età. In questo caso, infatti, l’esecuzione del lavoro notturno deve essere effettuato in accordo tra il farmacista e il datore di lavoro.