Ferie
Le ferie sono un diritto irrinunciabile dei lavoratori. Tale diritto è sancito dalla Costituzione e dalla legge, che prevede che un lavoratore ha diritto a 4 settimane di ferie e in particolare, sulla base del Ccnl dei dipendenti da farmacia privata, il lavoratore farmacista ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie l’anno.
Secondo i principi generali, il lavoratore dipendente deve utilizzare 2 settimane di ferie durante l’anno di maturazione mentre i giorni residui possono essere goduti entro i 18 mesi successivi (termine spostato a 24 mesi dal Ccnl di settore).
Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione restano a disposizione del dipendente ma ai fini contributivi è come se queste fossero state utilizzate, conseguentemente il datore di lavoro ha l’obbligo di versare i contributi previsti. Inoltre, si sottolinea che l’ordinamento italiano vieta l’erogazione di una indennità a titolo di ferie non godute in costanza di rapporto di lavoro, l’eventuale liquidazione della somma corrispondente, infatti, potrà avvenire solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Permessi
L’ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl per i dipendenti da farmacia privata sottoscritto il 7 settembre 2021, in merito alla regolamentazione dei permessi retribuiti, stabilisce che ne possono essere fruiti un totale annuo di 40 ore in gruppi di 4 o di 8 ore, i permessi sono concessi in sostituzione delle festività soppresse e dovranno essere fruiti in periodi di minore attività e con criteri di rotazione dei dipendenti al fine di non ostacolare il normale funzionamento dell’attività della farmacia.
Per i lavoratori assunti dal 1° novembre 2021 in farmacie fino a 40 dipendenti, sono concesse ulteriori 40 ore di permesso in misura del 50% – quindi 20 ore – dopo tre anni dall’assunzione e in misura del 100% dopo sei anni. Al fine di conteggiare gli anni decorsi dall’assunzione si dovrà tener conto anche del servizio prestato in precedenti farmacie avendo cura di documentare in modo appropriato l’esperienza pregressa all’atto di assunzione.
A differenza delle ferie, i permessi maturati e non goduti entro l’anno di maturazione possono essere liquidati in busta paga ovvero usufruiti entro il 30 giugno dell’anno successivo.