In caso di morte del titolare farmacia, quanto tempo hanno gli eredi per subentrare?

In caso di morte del titolare farmacia, quanto tempo hanno gli eredi per subentrare?

4
0

In caso di morte del titolare farmacia, quanto tempo hanno gli eredi per subentrare? (so che fino al 31 dicembre 2016 è stato sospeso il requisito soggettivo di idoneità) Quanto può durare al massimo la gestione provvisoria della farmacia?
Non ho capito se il comma 11 dell’articolo 7 della legge 24 marzo 2012 n.27, che estende la gestione ereditaria fino ad un massimo di 18 mesi (in quanto il termine di 6 mesi decorre dalla data di successione del defunto, che deve essere effettuata entro un anno quindi di fatto 18 mesi) vale sia in caso di farmacie il cui titolare era una persona fisica oppure se vale solo per farmacie gestite in forma societaria.
Vi ringrazio

Marcato come spam
Domanda del 17 Novembre 2015
6011 viste

Nota bene: La risposta a questo quesito è stata pubblicata più di 5 anni fa. Le informazioni contenute potrebbero essere obsolete

0
Domanda Privata

La risposta è semplice.
Il termine di 6 mesi decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione di successione (tenga conto al riguardo che non sempre quest’ultima viene presentata al compimento di un anno dalla morte, perché talora è necessario provvedervi anticipatamente) vale sicuramente sia nel caso di decesso del titolare individuale che di decesso di un socio.
Tuttavia, nel primo caso insorge tra gli eredi una società di fatto (da regolarizzare in snc o in sas) e sarà dunque quest’ultima a esercitare la farmacia per tutta la durata della gestione provvisoria e saranno pertanto le sue quote ad essere oggetto di cessione (a terzi o ad uno o più dei coeredi/soci).
Nel secondo caso, invece, si formerà di diritto tra gli eredi – con riguardo alla quota caduta in successione – una comunione avente per oggetto un bene mobile, ovvero, secondo l’impostazione che si intenderà dare alla vicenda, ognuno degli eredi subentrerà in una frazione della quota, con conseguenze evidentemente diverse.
Non è questa tuttavia la sede per ulteriori approfondimenti di una questione che, al di là del quesito da Lei posto, si pone spesso in realtà in termini complessi.

Con i migliori saluti.

Studio Associato
Bacigalupo-Lucidi

Marcato come spam
Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 17 Novembre 2015

Se non trovi risposte alla tua domanda nell'archivio domande
puoi inviare una domanda agli esperti.

Non perderti le nuove risposte pubblicate

Riceverai periodicamente le ultime risposte sugli argomenti trattati.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo il tuo indirizzo email per altre ragioni.