In caso di vendita di farmacia, il farmacista ha diritto a Naspi?

In caso di vendita di farmacia, il farmacista ha diritto a Naspi?

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In caso di vendita di farmacia, il collaboratore farmacista ha diritto a Naspi? Come viene calcolata e per quanto tempo?

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Domanda del 9 Maggio 2024
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Domanda Privata

Si premette che da un lato l’art. 2112 del codice civile stabilisce che «in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano» e dall’altro, l’art. 74 del Ccnl per i dipendenti da farmacia privata stabilisce che «in caso di cessione o trasferimento in qualsiasi modo della farmacia e quando il titolare cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto l’indennità prevista nel presente contratto per il caso di licenziamento, il subentrante, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro precedentemente prestato, sarà tenuto all’osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sul precedente titolare, come se avvenisse il licenziamento».

Fatta questa premessa, la Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) è una prestazione economica mensile a sostegno di chi si trova disoccupato per motivi indipendenti dalla sua volontà. Si tratta di un’indennità che non spetta ai lavoratori che si dimettono (esclusi i casi di dimissioni per giusta causa) o che hanno interrotto il rapporto di lavoro con una risoluzione consensuale.

L’indennità spetta a coloro i quali hanno almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti all’inizio della disoccupazione avendo diritto alla percezione a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione.

Per effettuare il calcolo di quanto sarà l’importo erogato a titolo di Naspl si dovrà procedere nel seguente modo:
• Sommare le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni – questo dato si può ricavare dall’estratto conto previdenziale scaricabile dal sito dell’Inps
• Dividere la somma per il numero delle settimane utili ai fini della contribuzione
• Moltiplicare il risultato per il coefficiente 4,33

Se il risultato ottenuto è pari o inferiore a € 1.425,21 l’importo della Naspl sarà pari al 75% della retribuzione calcolata. Se, invece il risultato è superiore, al 75% si aggiunge un importo pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e € 1.425,21. Il massimale è comunque fissato a € 1.550,42 euro mensili. Il meccanismo dell’indennità prevede che a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione l’importo sarà ridotto del 3% al mese e sarà corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, e in ogni caso per non più di 24 mesi.

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Pubblicato da Francesco d'Alfonso
Risposta del 9 Maggio 2024

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