In che modo posso pagare contributo solidarietà all’ENPAF?

In che modo posso pagare contributo solidarietà all’ENPAF?

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Sono una giovane farmacista iscritta a luglio del 2015 all’ordine dei farmacisti di Ravenna. A seguito della mia iscrizione mi sono di conseguenza arrivati a casa i bollettini per pagare la quota intera dei contributi da versare all’ENPAF.
Trovandomi in difficoltà, nel capire come procedere per richiedere il pagamento del contributo di solidarietà mi sono rivolta al mio Ordine che mi ha tranquillizzato dicendomi di non pagare, di scaricarmi i moduli dal sito dell’enpaf e compilarli senza pertanto specificare scadenze.
Ho telefonato all’ENPAF, ma è impossibile contattarla per cui le ho scritto per mail e proprio ieri ho ricevuto risposta che mi informava che il termine di presentazione della domanda era il 30/09.
La mia situazione ora è questa: dopo aver eseguito un periodo di 6 mesi di stage in farmacia (pagato quindi 600 euro) da ottobre 2015 ad aprile 2016 ed in seguito la stagione di 4 mesi dal 30 di maggio al 30 di settembre 2016, mi ritrovo in teoria secondo regolamento a dover pagare l’intera quota (oltre 9.000 euro) senza avere la disponibilità economica per poterlo fare.
Nel regolamento inoltre si parla di una proroga fino al 31/12 per chi raggiunga le condizioni previste dal regolamento per ottenere il contributo di solidarietà Enpaf dopo il 30/09.
Come posso procedere e a chi posso rivolgermi per cercare di riuscire a rientrare nel pagamento del contributo di solidarietà?

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Domanda del 15 Maggio 2017
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Domanda Privata

Gent.ma Chiara,
ben trovata.
Gli aspetti della questione sono essenzialmente questi : il termine del 30 Settembre ( e quello successivo del 31 Dicembre, relativo a chi dopo il 30 Settembre abbia conseguito i requisiti) è considerato perentorio, con la conseguenza che, poiché farmacista neo iscritta, si vedrà applicare la quota intera.
Per aiutarLa posso darLe intanto il consiglio di provare a presentare la domanda tardivamente e andare a parlare con l’Istituto, anche se non so con quale risultato.
Le posso inoltre segnalare che, mentre il contributo di solidarietà non da diritto alla maturazione dell’anzianità contributiva, il versamento del contributo pieno sì. E inoltre il contributo è deducibile dal reddito imponibile ai fini IRPEF. Una soluzione per attenuare l’effetto dell’esborso finanziario potrebbe essere quella di rinviare il pagamento di tali contributi al prossimo anno, nell’ipotesi che abbia dei redditi capienti, in maniera tale da ottenere il rimborso delle ritenute subite eccedenti. L’istituto procederà alla riscossione tramite cartella.
Non potrà recuperare ovviamente l’intera somma, ma d’altro canto quanto versato sarà recuperato in futuro in termini di pensione.
Per gli anni a venire, qualora intenda richiedere l’applicazione del contributo di solidarietà, i termini rimangono, almeno in base alla normativa vigente, sempre quelli del 30 Settembre (o 31 Dicembre, in caso di conseguimento dei requisiti in data successiva).
Confidando di esserLe stata utile, Le auguro un meraviglioso proseguimento.

Cordiali saluti
Silvia Di Domenico
Dottore Commercialista
Revisore Legale

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Pubblicato da Silvia Di Domenico
Risposta del 15 Maggio 2017

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