Lei sta evidentemente facendo riferimento a un legato di farmacia, cioè, come noto, una disposizione testamentaria a titolo particolare con la quale un imprenditore individuale “lega” - o più semplicemente, per usare l’espressione gergale - “lascia” il suo esercizio farmaceutico a un avente causa, in tal caso pertanto un successore a titolo particolare.
Ferma in ogni caso la necessità di imputare correttamente la detta disposizione in conto della legittima e per l’eccedenza della disponibile, oppure direttamente in conto di quest’ultima, con conseguenze radicalmente diverse in dipendenza della scelta [che tuttavia qui è impossibile approfondire, anche a causa della sinteticità del quesito], va precisato che il legato deve intendersi riferito anche a tutte le attività e passività risultanti dal bilancio dell’azienda, e ove le passività siano superiori alle attività viene anche trasferito il “deficit patrimoniale” di corrispondente importo.
Naturalmente, quel che viene ceduto, per così dire, “implicitamente” è anche il valore di avviamento della farmacia, che ragionevolmente sarà ben superiore all’ammontare del “deficit patrimoniale”, cosicché il compendio trasferito registrerà sempre – o quasi sempre - un saldo algebrico positivo, anche se nel concreto il legato non consente di per sé di iscrivere nel “bilancio del legatario” un valore di avviamento, non sussistendo le condizioni previste dal codice civile.
Questa considerazione dovrebbe in ogni caso superare i vincoli disposti dall’art. 671 cod. civ. secondo cui “il legatario è tenuto all’adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata”, per cui, ove non si considerasse il valore di avviamento, l’onere [che potrebbe essere identificato con l’assunzione del “deficit patrimoniale”] potrebbe superare il valore della farmacia legata, ciò che non accadrebbe ove invece si assumesse, come si deve assumere, anche il valore di avviamento.
La formulazione del legato nel testamento è dunque particolarmente delicata, poiché sembrerebbe opportuno far riferimento a un valore di farmacia superiore al detto “deficit patrimoniale”, gravando il legato dell’onere costituito dall’obbligo di estinguere il deficit stesso.
Con i migliori saluti.
Studio Associato
Bacigalupo-Lucidi