Legge 763 del 26 dicembre 1981, titolari possono cedere attività dopo 3 anni?
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La legge 763 del 26 dicembre 1981 prevede nel suo art. 19 la possibilità di assegnare una farmacia ad un profugo, realtà accertata sia in Veneto che in Trentino dove in entrambe le regioni è stata sottratta una sede destinata al concorso è sedi di non poco conto. Ora mi chiedo se questi titolari risultati profughi godranno del diritto di cedere la loro attività decorsi solo 3 anni dal rilascio dell’autorizzazione all’esercizio da parte dell’autorità competente?
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