Gentile Dottore,
ben trovato.
La divisione dell’orario prospettata nel Suo quesito presenta più di qualche elemento di criticità.
E mi spiego meglio, venendo subito all’ultima parte : cioè se sia possibile lavorare per 13 ore consecutive per due giorni di seguito, in tale caso la risposta dovrebbe essere negativa. Questo perché da un lato il lavoratore ha diritto ad 11 ore di riposo giornaliero consecutivo, e dall’altro, in tutti i casi in cui svolga un turno di più di 6 ore consecutive, ha diritto ad una pausa, anche minima ma inderogabile, che deve essere rispettata. Perciò se si sommano 13 ore di turno ad una mezz’ora di pausa pranzo e alle 11 ore di riposo giornaliero vede da sé che il totale, 24,5, supera il numero delle ore contenute in un giorno.
Inoltre occorrerebbe sottolineare quale possa essere l’utilità, per l’azienda, per il lavoratore e soprattutto per il cliente-paziente della farmacia, di un turno così lungo ricoperto da una sola persona in termini di attenzione, capacità di concentrazione, efficienza, etc.
Ma torniamo più in generale alla questione dell’orario di lavoro settimanale e dei turni.
Il contratto da Lei firmato di part-time misto a 36 ore settimanali dovrebbe prevedere appunto 36 ore settimanali di lavoro. E il motivo è collegato al fatto di dover rispettare una serie di limiti cogenti in termini di riposi giornalieri, riposi settimanali e articolazione di un orario di lavoro che sia compatibile con la vita personale e privata del lavoratore. Se è vero che è prevista la possibilità di una flessibilità nella distribuzione dell’orario di lavoro, è pur vero che tale flessibilità deve rispettare una serie di regole :
1) l’assegnazione di turni con distribuzione disomogenea dell’orario di lavoro può essere applicata per non più di 16 settimane l’anno;
2) occorrerà comunque rispettare i limiti di ore minimo (34 ore) e massimo (46 ore) la settimana;
3) non potranno essere frazionati orari di lavoro giornalieri non superiori a 4 ore;
4) l’intervallo massimo giornaliero in caso di orario frazionato non potrà superare le 3 ore;
5) l’orario di lavoro giornaliero non potrà superare le 10 ore
Con tale organizzazione dei turni, che andrà comunque comunicata ai dipendenti con congruo anticipo (almeno 14gg prima), i lavoratori coinvolti nella flessibilità dell’orario percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale (es.36 ore), sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione. Per contro, le prestazioni di lavoro eccedenti l’orario settimanale programmato saranno considerate lavoro straordinario e in tal modo retribuite.
Concludendo, ho serie difficoltà a comprendere la razionalità e l’utilità di un’assegnazione dei turni così delineata, fermo restando che, ad ogni modo, non dovrebbe essere ammissibile la turnazione della quarta settimana, con i due giorni consecutivi di turno di 13 ore, per i motivi prima delineati.
Confidando di esserLe stata utile e aver chiarito tutti i Suoi dubbi, Le auguro i migliori auguri di un felice proseguimento.
Cordiali saluti
Silvia Di Domenico
Dottore Commercialista
Revisore Legale