Ordine preferenze in risposta all’interpello, è legittimo dover indicare tale numero di sedi?

Ordine preferenze in risposta all’interpello, è legittimo dover indicare tale numero di sedi?

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Chiedo un Suo parere sulla legittimità del vincolo concorsuale dei bandi regionali che obbligano all’indicazione, da parte dei vincitori, di un numero di sedi pari alla propria posizione in graduatoria, mentre l’interpello, a seguito dei concorsi ordinari, ai sensi della legge 389/1999, prevede solo l’esclusione dall’assegnazione del candidato che non indica nessuna sede, avendo la facoltà di indicare solo le sedi di suo gradimento.

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Domanda del 12 Maggio 2015
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Domanda Privata

I bandi regionali devono recepire tutte le normative esistenti in materia di concorsi (in questo caso per l’assegnazione delle farmacie), perché nella “gerarchia delle fonti” sono collocati alla base di un’ipotetica piramide e perciò non possono derogare alle disposizioni normative e regolamentari che in quella piramide sono posizionate su un gradino più alto.
Con riguardo, in particolare, all’interpello e all’assegnazione vigono dunque l’art. 11, comma 6, della L. 27/2012 (dl. Cresci Italia) e l’art. 2 della L. 389/1999 da Lei citata.
In particolare, il terzo periodo del comma 6 dell’art. 11 della L. 27/2012 dispone che “a seguito dell’approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria”, mentre il terzo periodo dell’art. 2 della L. 389/1999 precisa che “il candidato che non indica, entro il quinto giorno successivo a quello dell’interpello, la farmacia prescelta, è escluso dall’assegnazione”.
Come si vede, perciò, non c’è traccia nelle disposizioni legislative statali (e neppure in quelle regolamentari di cui Dpr. 21/8/1971 n. 1275) dell’obbligo del candidato utilmente graduato di indicare a pena di esclusione dalla graduatoria – nel proprio “ordine di preferenza” – un numero di sedi corrispondente alla posizione conseguita.
È un precetto invece presente in tutti i bandi che potrebbe anche non rivelarsi legittimo, ma al suo annullamento dovrebbe naturalmente provvedere il giudice amministrativo dinanzi all’impugnativa di un concorrente (ne abbiamo parlato approfonditamente – esprimendo al riguardo le stesse perplessità – nel nostro commento al “bando unico” contenuto nella Sediva News del 26.10.2012, cui pertanto La rinviamo).
Ma pur condividendo i Suoi dubbi sulla legittimità di questa prescrizione del bando, ci pare di dover ribadire che, osservandola, non potrà in realtà derivarne per l’interpellato alcuna vera conseguenza, se non quella di sobbarcarsi il fastidio di redigere un lungo elenco di sedi, molte delle quali prive di qualsiasi appeal. Ma nulla di più.

(gustavo bacigalupo)

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Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 12 Maggio 2015

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