Nella sostanza, al pari di altri Suoi colleghi, Lei intende dunque aprire nella sua farmacia un “corner” di ottica.
Ebbene, ai sensi dell’articolo unico, comma 1 e 2, del decreto del Ministero della Salute del 23/7/1998, “la vendita diretta al pubblico di occhiali e lenti su misura, protettive e correttive dei difetti visivi, è, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, riservata agli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico. La vendita deve essere effettuata dall’esercente l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, direttamente o sotto il suo diretto controllo”.
Conseguentemente, l’apertura di un corner ottico in farmacia prevede per l’appunto “l’ingaggio” di questa figura professionale, essendo consentito alle farmacie senza l’assistenza diretta dell’ottico la sola vendita di “…occhiali premontati, con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia…”, peraltro con le specifiche tecniche e con gli accorgimenti prescritti sempre dal richiamato decreto (art. unico, comma 3 e seguenti).
D’altro canto, la presenza dell’ottico in farmacia, in quanto professionista sanitario non prescrittore, non dovrebbe porre grandi problemi neppure ai fini dell’art. 102 del T.U.L.S., ferma evidentemente la necessità di disciplinare le prestazioni rese (e/o le cessioni di beni effettuate) dall’ottico alla clientela per conto e nell’interesse della farmacia.
Per venire ora al nocciolo del quesito, non rientrando la vendita di tali articoli tra quelli elencati nella tabella merceologica speciale per titolari di farmacia (all. 9, D.Min.Ind. n. 375/1998), sarà necessaria una specifica autorizzazione commerciale (art. 5 D.lgs. 114/98) – oggi SCIA – del comune competente, ovvero un ampliamento di quella già rilasciata alla farmacia a meno che, come Lei stesso avverte, la Regione competente – che non siamo riusciti a identificare – non abbia introdotto una qualche forma di semplificazione/liberalizzazione.
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Con i migliori saluti.
Studio Associato
Bacigalupo-Lucidi