Come noto la Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) ha introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1 gennaio 2015 un nuovo regime fiscale agevolato denominato “Regime Forfettario” destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti. Con la sua entrata in vigore sono stati abrogati a decorrere dal 2015 tutti i regimi agevolati precedentemente esistenti.
Tra le condizioni che non devono sussistere per poter aderire al regime forfettario vi sono (cause ostative):
La partecipazione a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del Tuir)
Il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni
L'attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro
L’adozione di detto regime fiscale prevede l’applicazione di una aliquota agevolata al 15% (per i primi 5 anni al 5%), ed è riservata a coloro i quali hanno determinati requisiti. In particolare i requisiti sono:
Non è consentito superare il limite di 65.000 euro di ricavi annui
Non si può superare il limite di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente (in caso di coesistenza di anche un rapporto di lavoro dipendente)
Non si possono sostenere spese per lavoro dipendente (a favore di eventuali collaboratori) superiori a 20.000 euro
Non si deve aver svolto nei tre anni precedenti l’apertura della partita IVA, attività artistica, imprenditoriale e professionale
L’attività esercitata in regime di lavoro autonomo non deve essere la mera prosecuzione di un’altra attività svolta in precedenza sia sotto forma di lavoro dipendente che di lavoro autonomo
Qualora si abbiano tutti i requisiti sopra indicati e qualora non vi fosse la presenza di cause ostative (da risolvere entro l’anno), dall’anno successivo si avrebbe diritto ad accedere al regime forfettario applicando per i primi 5 anni l’aliquota del 5%.