Posso aprire farmacia concorso straordinario in centro commerciale?

Posso aprire farmacia concorso straordinario in centro commerciale?

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Dentro la pianta organica di una farmacia del concorso straordinario e’ compreso un grosso centro commerciale , posso aprire la sede farmaceutica li’ dentro oppure questa facoltà è riservata ai comuni, più avanti con il loro diritto di prelazione in base alla legge cresci Italia che riservava lo straordinario solo ai farmacisti privati e in seguito avrebbe concesso sedi nelle stazioni aeroporti e centri commerciali ai soli comuni?

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Domanda del 30 Agosto 2017
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Domanda Privata

La risposta al quesito deve ritenersi senz’altro affermativa, perlomeno sin quando non sia istituita – un’ipotesi che, come diremo subito, resterà soltanto una mera … ipotesi – una farmacia aggiuntiva proprio nel centro commerciale.
Soltanto sulle farmacie aggiuntive (istituite nei porti, aeroporti, centri commerciali, ecc.), infatti, il comune può esercitare il diritto di prelazione, e sempreché naturalmente sia osservata la distanza minima dalle altre farmacie prevista dall’art. 11 del dl Crescitalia e che, per i centri commerciali, è di 1.500 metri.
Ma se, come parrebbe Sua intenzione, Lei trasferirà l’esercizio nella struttura – e, sia ben chiaro, l’autorizzazione allo spostamento non potrà esserLe negata – l’istituzione nel centro commerciale della paventata farmacia aggiuntiva ne risulterà definitivamente impedita.
Curiosamente, è proprio di questi giorni la sentenza del Tar Valle D’Aosta (n. 44 del 20 luglio 2017) che conferma indirettamente quanto Le abbiamo appena detto e che qui ad ogni buon fine Le alleghiamo.

Con i migliori saluti.
Studio Associato
Bacigalupo-Lucidi

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Posted by Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 30 Agosto 2017
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Domanda Privata

La risposta al quesito deve ritenersi senz’altro affermativa, perlomeno sin quando non sia istituita – un’ipotesi che, come diremo subito, resterà soltanto una mera … ipotesi – una farmacia aggiuntiva proprio nel centro commerciale.
Soltanto sulle farmacie aggiuntive (istituite nei porti, aeroporti, centri commerciali, ecc.), infatti, il comune può esercitare il diritto di prelazione, e sempreché naturalmente sia osservata la distanza minima dalle altre farmacie prevista dall’art. 11 del dl Crescitalia e che, per i centri commerciali, è di 1.500 metri.
Ma se, come parrebbe Sua intenzione, Lei trasferirà l’esercizio nella struttura – e, sia ben chiaro, l’autorizzazione allo spostamento non potrà esserLe negata – l’istituzione nel centro commerciale della paventata farmacia aggiuntiva ne risulterà definitivamente impedita.
Curiosamente, è proprio di questi giorni la sentenza del Tar Valle D’Aosta (n. 44 del 20 luglio 2017) che conferma indirettamente quanto Le abbiamo appena detto e che qui ad ogni buon fine Le alleghiamo.

Con i migliori saluti.
Studio Associato
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Risposta del 30 Agosto 2017

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