Può una farmacia aprire più di un dispensario farmaceutico nello stesso comune?

Può una farmacia aprire più di un dispensario farmaceutico nello stesso comune?

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Vorrei sapere se esiste una legge o una normativa che regolarizza l’apertura dei dispensari, e’ possibile che una farmacia possa aprire piu’ di un dispensario nello stesso comune

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Domanda del 2 Luglio 2016
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Domanda Privata

Gentile Dottore,
l’apertura dei Dispensari farmaceutici è regolata nel seguente modo.
L’introduzione nel nostro sistema sanitario ha avuto luogo a cura della Legge 8 Marzo 1968 Nr 221, “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”, che all’art. 1 ne ha previsto l’istituzione in quei comuni in cui manchi o non sia stata ancora aperta una farmacia privata o pubblica che sia che risulti comunque già prevista dalla pianta organica, e veniva gestito sotto la responsabilità del farmacista titolare di farmacia in zona con la preferenza per quello della farmacia più vicina.
E’ con la Legge 8 Novembre 1991 Nr 368, “Norme sul riordino del settore farmaceutico”, che, oltre a modificare la precedente Legge Nr 221/1968, relativa al c.d. dispensario ordinario, è stato previsto il c.d. dispensario stagionale in stazioni di soggiorno, cura, turismo, località climatiche, balneari o termali, o comunque di interesse turistico, purché di popolazione non superiore ai 12.500 abitanti e nelle quali si registri un aumento della media giornaliera delle presenze annuali come rilevato dalle APT, aziende di promozione turistica.
In base invece all’art. 116 TULLSS, Regio Decreto 27 Luglio 1934, Nr 1265, può continuare ad essere prevista l’apertura di una farmacia succursale, in caso di popolazione superiore ai 12.500 abitanti.
Anche il c.d. Decreto Liberalizzazioni, DL 24 Gennaio 2012 Nr 1, convertito nella Legge Nr 27 24 Marzo 2012, è intervenuto indirettamente sulla normativa dei dispensari, prevedendo il trasferimento, in precedenza assegnato alle regioni, per le funzioni relative all’istituzione delle sedi farmaceutiche ai comuni, e quindi, nella sostanza, il potere in materia di ubicazione delle farmacie, ma nulla dicendo sui dispensari per i quali occorre far riferimento alle leggi emanate da ciascuna regione, con possibilità di mantenimento in capo alla stessa o demandamento al comune.
In ambito giurisprudenziale, riguardo alla regolamentazione dei dispensari, si devono citare la pronuncia del Consiglio di Stato, Decisione 26 Maggio 2010 Nr 3360, con la quale la Quinta sezione, andando contro la posizione del TAR che distingueva tra dispensari ordinari o permanenti, soggetti ad assegnazione al titolare della sede farmaceutica più vicina, e dispensari stagionali, da assegnare con gara pubblica, ha concluso per l’ammissibilità dell’assegnazione al titolare della farmacia più vicino anche nel caso dello stagionale, come del resto già applicato nella pratica in diverse zone della penisola, salvo il caso di rinuncia cui faceva seguito l’avviso pubblico aperto a tutti i farmacisti dei comuni limitrofi alla località interessata.
Occorre poi citare da un lato la stagione delle pronunce dei TAR che hanno legittimato provvedimenti di istituzione di dispensari, quelli ordinari, anche in mancanza del presupposto di legge della non presenza o non apertura di sede prevista in pianta organica e dall’altra il fenomeno dell’istituzione di dispensari in aree caratterizzate da uno spopolamento che comporti, di fatto, la non sostenibilità della farmacia in pianta organica, fenomeno non censurato dai tribunali amministrativi per motivazioni di ordine sociale.
Da ultimo, per venire al Suo quesito, è intervenuta una nuova decisione del Consiglio di Stato, la Nr 521 del 2015, che ha stabilito l’ammissibilità dell’istituzione di dispensari stagionali, ricorrendo i presupposti citati, in numero superiore ad uno, confermando nuovamente la legittimità della procedura dell’affidamento di preferenza al farmacista più vicino.

Cordiali saluti

Silvia Di Domenico
Dottore Commercialista
Revisore Legale

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Pubblicato da Silvia Di Domenico
Risposta del 2 Luglio 2016

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