Quali contributi sono da considerarsi in conto capitale e, dunque, sopravvenienza?

Quali contributi sono da considerarsi in conto capitale e, dunque, sopravvenienza?

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Sono un operatore contabile di farmacia. Ho a che fare di frequente con contributi pubblici ricevuti a vario titolo. Con l’avvento del concordato preventivo biennale, risulterà particolarmente importante individuare se ci sono contributi da contabilizzare come sopravvenienze.

Le sopravvenienze, infatti, resteranno fuori dal concordato sia per l’anno di osservazione, sia per quelli in cui verrà applicato.

Chiedo, in base alla vostra esperienza, quali contributi ricorrenti nel mondo farmacia sono da considerarsi in conto capitale e, conseguentemente, sopravvenienza.

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Domanda del 5 Luglio 2024
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Domanda Privata

Il concordato preventivo biennale è stato introdotto dagli artt. 6-39 del D.Lgs. 13/2024. Si tratta di un accordo biennale tra l’Agenzia delle entrate e i contribuenti, che permette a questi ultimi di definire in anticipo le imposte da pagare per i due anni successivi, sulla base di una stima del proprio reddito effettuata dall’Agenzia stessa. Ex art. 6 è applicabile ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato.

Per quanto riguarda i soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) come le farmacie, vengono applicate le regole definite dagli artt. 10 al 22 del suindicato Decreto Legislativo.

I requisiti per accedere secondo l’art. 10 sono:
- non hanno debiti tributari, o
- entro i termini di adesione alla proposta, hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5mila euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici.

Secondo l’art. 11 invece le cause di esclusione sono:
- Omessa dichiarazione, qualora tenuti all’invio, in relazione ad almeno uno dei 3 periodi precedenti a quelli di applicazione del concordato,
- Condanna per uno dei reati fiscali, dei reati di false comunicazioni e dei reati relativi al riciclaggio.

Nel caso delle farmacie per il calcolo del reddito di impresa ed il valore della produzione si usano le regole definite agli articoli 16 e 17 del Decreto. In particolare ai fini del calcolo del reddito di impresa ex comma a) art. 16 non sono da considerare le «plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), nonche’ minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi».

Per la corretta individuazione dei contributi in conto capitale, non conoscendo il suo caso specifico, possiamo utilizzare la lettera b) del comma 3 del suindicato art. 88 che considera sopravvenienze attive «i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità» diversi dai:

- contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto (lettera g) comma 1 art. 85 Tuir),
- contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge(lettera g) comma 1 art. 85 Tuir)

Per una corretta tassonomia, possiamo utilizzare il documento 15 dell’aprile 2003 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti che effettua la seguente distinzione:

- Contributi in conto esercizio: aiuti destinati a fronteggiare le esigenze di gestione, ossia rivolti alla copertura dei costi o all’integrazione dei ricavi.
- Contributi in conto impianti: aiuti volti a fornire i mezzi per l’acquisizione di specifici beni ammortizzabili
- Contributi in conto capitale: aiuti, in qualsiasi forma erogati, rivolti a potenziare, accrescere o ristrutturare il patrimonio aziendale

Lo stesso documento prosegue indicato che «la differenza tra i contributi in conto capitale e in conto impianti è da rintracciarsi nella correlazione esistente tra l’aiuto erogato e la finalità cui è destinato: si parla di contributi in conto impianti, quindi, in riferimento ai conferimenti concessi specificamente per consentire l’acquisizione agevolata di beni strumentali ammortizzabili … di frequente, la tipologia del contributo cui riferirsi è citata esplicitamente dalla stessa legge che lo istituisce».

Quindi i contributi in conto capitale sono finalizzati ad un incremento dei mezzi patrimoniali e della sua capacità di produzione, secondo il comma 3 dell’art. 88 del Tuir concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto, ma come indicato in precedenza ai fini del concordato preventivo biennale, secondo gli articoli 16 e 17 D.Lgs. 13/2024 non concorrono a formare né il reddito di impresa né il valore della produzione netta oggetto di concordato.

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Pubblicato da Dr. Claudio Sica
Risposta del 5 Luglio 2024

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