Revisione pianta organica, farmacie devono spostarsi obbligatoriamente?

Revisione pianta organica, farmacie devono spostarsi obbligatoriamente?

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Se in occasione di revisione pianta organica vengono ridefinite le sedi farmaceutiche, le farmacie che non ricadono più nella vecchia sede devono spostarsi nella nuova sede obbligatoriamente?
Oppure possono restare nella vecchia sede ora assegnata ad un’altra farmacia? Se lo spostamento è obbligatorio entro quanto tempo va effettuato?

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Domanda del 4 Gennaio 2017
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Nota bene: La risposta a questo quesito è stata pubblicata più di 5 anni fa. Le informazioni contenute potrebbero essere obsolete

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Domanda Privata

È vero che nel provvedimento di revisione ordinaria della pianta organica figurano sia le sedi eventualmente neo-istituite e sia la ridefinizione di quelle preesistenti, e tanto nel caso in cui queste ultime siano state incise dall’istituzione delle nuove, quanto nel caso in cui la porzione territoriale assegnata a una sede sia stata ritenuta dal Comune meritevole o bisognosa di essere modificata.
Ora, in tutte queste eventualità è accaduto molto raramente in passato che la riperimetrazione di una sede – qualunque ne sia stata la causa – abbia comportato l’“estraneità” di una farmacia alla sede di pertinenza, e anzi personalmente ne ricordiamo un solo esempio, che peraltro era stato “concordato” tra il titolare e la Regione (a quei tempi erano soltanto le Regioni a disporre delle revisioni).
Non riusciamo quindi a comprendere a quale ipotesi concreta o astratta Lei intenda riferirsi.
Diversa è la vicenda del “decentramento”, nella quale una sede viene trasferita da una zona all’altra del territorio comunale, ma il numero complessivo delle sedi (e delle farmacie) del comune resta invariato.
Questo accade quando – raramente – l’amministrazione operi il decentramento “ad hoc” per una singola farmacia, e quando – come è la regola – in sede di revisione siano state configurate nella p.o. una o più sedi da assegnare non a seguito di concorso per titoli ed esami (come è previsto per le sedi di nuova istituzione) ma all’esito di un “concorso interno”, per soli titoli, tra i titolari di farmacia interessati a spostarsi in un’altra zona del comune.
In questa seconda eventualità siamo nella fattispecie prevista nell’art. 5 della l. 362/91, quindi nel vero e proprio “decentramento”, ma anche in tal caso il titolare della farmacia che consegua una di tali sedi può rifiutare l’accettazione di quella assegnatagli a seguito del “concorso interno” e quindi di trasferirvi l’esercizio, nonostante ne abbia fatto a suo tempo richiesta.
In conclusione, ci sembra opportuno che Lei chiarisca meglio i termini della vicenda che Le interessa.

* * *

Con i migliori saluti.

Studio Associato
Bacigalupo-Lucidi

Il quesito è stato pubblicato anche sul sito http://www.sediva.it e sulla pagina di Facebook “Sediva”

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Pubblicato da Studio Bacigalupo Lucidi
Risposta del 4 Gennaio 2017

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